Respinto il ricorso di una Asl che, nell’ambito del procedimento insorto dopo la perdita del feto da parte di una gestante, contestava la quantificazione del danno da perdita di genitorialità effettuata dal Giudice di merito

Con l’ordinanza n. 19190/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una Asl friulana contro la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste la condannava, in solido con una ginecologa, a versare a una coppia di coniugi rispettivamente la somma di 280.000 euro (alla moglie) e 160.000 euro (al marito)  per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del feto, nonché di 188.640 euro e 6.912 euro a titolo di danno biologico, al netto delle spese di lite e di CTU.

La donna, prossima al parto, era stata ricoverata in ospedale per perdita di liquido amniotico. La ginecologa – come riconosciuto dalla Corte di appello – avrebbe agito con negligenza e imperizia causando la morte del piccolo che la gestante portava in grembo. In particolare, la professionista non sarebbe stata in grado di dedurre dal tracciato fetale le informazioni che avrebbero dovuto indirizzarla verso un parto cesareo d’urgenza; inoltre, avrebbe somministrato erroneamente la terapia ossitocinica e avrebbe fatto un uso imperito della ventosa.

Nell’impugnare la pronuncia davanti alla Suprema Corte, l’Asl contestava, tra gli altri motivi, la quantificazione del danno da perdita della genitorialità, giacché il Collegio distrettuale, dopo aver affermato di volersi avvicinare ai massimi tabellari, aveva deciso di applicare una decurtazione del 50% ed aveva finito con il riconoscere rispettivamente euro 260.000,00 ed euro 200.000,00 alla madre ed al padre.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il motivo del ricorso.

La sentenza di secondo grado, infatti, a differenza di quanto reputato dalla ASL ricorrente, aveva fornito una spiegazione piuttosto puntuale delle ragioni a fondamento della liquidazione del danno da perdita della genitorialità, illustrando, dapprima, la differenza intercorrente tra il danno consistente nella perdita del frutto del concepimento e il danno conseguente alla perdita del figlio, quindi, fornendo ampia giustificazione del parametro liquidativo utilizzato.

Nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto che, “trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita”, le tabelle milanesi non fossero “direttamente” utilizzabili, perché elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell’illecito si era instaurato un rapporto affettivo, ma valessero come criterio orientativo per la liquidazione equitativa del danno da perdita al frutto del concepimento subito tanto dalla madre quanto dal padre.

In linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, quindi, il Giudice a quo aveva equiparato la perdita del feto nato morto alla perdita del figlio, ma con dei correttivi, dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta. Da li la decisione di parametrare la liquidazione nel caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando una riduzione del 50% perché il figlio era nato morto.

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