Tacere al genitore il concepimento e la nascita del figlio rappresenta un danno ingiusto; ma tale danno deve essere valutato in maniera comparativa, tenendo presente il superiore interesse del nascituro

Il diritto alla genitorialità e all’esercizio del proprio ruolo, quando negato dall’altro genitore, costituisce una violazione di un diritto fondamentale. La sentenza che ci proponiamo di esaminare (Cassazione, sezione terza, n. 8459/2020) tratta del caso di un padre cui era stato nascosto il concepimento e la nascita del figlio, generato nel corso di una relazione extraconiugale.

La decisione della Suprema corte si articola tra due fondamentali pilastri fondanti.

Da un lato la riservatezza dei dati personali che obbliga le strutture sanitarie a non rivelare alcun dato sensibile. Il rispetto della riservatezza preclude qualsiasi possibilità delle strutture di intervenire in questioni legate alla attribuzione di paternità.

Dall’altro si profilano altri due elementi: uno è senza dubbio la presunzione che i figli nati in costanza di matrimonio siano concepiti dai coniugi. La legge dunque opera una attribuzione automatica dei figli al coniuge, regolando così la materia della filiazione durante il rapporto di coniugio.

L’altro aspetto molto rilevante è tuttavia quello del diritto del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale.

Il fatto di aver taciuto allo stesso il concepimento del figlio rappresenta un danno ingiusto; tale danno deve essere valutato in maniera comparativa, tenendo presente il superiore interesse del nascituro.

In buona sostanza potrebbe ipotizzarsi che laddove fosse dimostrato che l’aver taciuto l’identità del padre naturale abbia salvaguardato i diritti del bambino, questo potrebbe prevalere sui diritti del padre naturale. Tale diritto è costituzionalmente garantito, ma tuttavia resta di difficile dimostrazione che il mancato esercizio da parte del padre naturale abbia recato un danno ingiusto allo stesso o abbia portato nocumento al figlio che non è venuto a conoscenza della vera identità del padre.

La Corte ha rigettato il ricorso per mancanza di prove essenziali ai fini della valutazione del danno subito dal genitore naturale e dal figlio.

                                                       Avv. Claudia Poscia

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