Accolto il ricorso di una donna che si era vista respingere la domanda di assegno divorzile con riguardo unicamente alla propria indipendenza-autosufficienza economica

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11202/2020 si è pronunciata sul ricorso di una donna che si era vista respingere dai Giudici del merito  la domanda di attribuzione di un assegno divorzile. La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che l’appellante non avesse assolto all’onere di prova di dimostrare la propria non indipendenza-autosufficienza economica, anche in virtù del fatto che la stessa svolgeva, “a nero”, l’attività di colf ad ore.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva che il Collegio distrettuale non avesse fatto applicazione dei criteri di determinazione dell’assegno divorzile previsti dalla normativa vigente e, segnatamente, del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell’altro coniuge in ragione della durata del matrimonio.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni della ex moglie accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Richiamando la sentenza n.18287/2018 delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.

Il giudizio – proseguono dal Palazzaccio – “dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

Nel caso in esame, il Giudice a quo si era pronunciato sulla domanda di corresponsione dell’assegno divorzile avuto riguardo unicamente alla autosufficienza economica dell’appellante, senza estendere il formulato giudizio alla funzione compensativo-perequativa cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità. Da li la decisione di cassare la sentenza con rinvio alla Corte di appello per una nuova valutazione della domanda.

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