Respinto il ricorso di una donna contro la riduzione dell’assegno di mantenimento a lei dovuto da parte dall’ex coniuge che aveva acquistato un immobile in comproprietà con la sorella
Con la sentenza n. 13184/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da una donna contro la pronuncia dei Giudici del meriti i quali, in sede di separazione personale tra due coniugi, avevano confermato l’assegno di 100 euro mensili posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie, riducendo l’originario importo di 400 euro mensili stabilito in sede di udienza presidenziale e lasciando immutate le ulteriori statuizioni relativamente al mantenimento dei figli conviventi con il padre.
L’ex moglie decideva di impugnare la sentenza della Corte di appello deducendo che il giudice territoriale non avesse tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e dei fatti nuovi sopravvenuti.
La ricorrente evidenziava infatti che l’ex marito godeva di uno stipendio congruo come dimostrato dalla circostanza che aveva contratto un mutuo di 28.500 euro acquistando dalla sorella un immobile in comproprietà con quest’ultima e che i figli da lui mantenuti erano nel frattempo divenuti maggiorenni ed autosufficienti.
I Giudici del Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto il motivo generico e inammissibile.
Nel merito, infatti, la decisione impugnata aveva già valutato tutte le ragioni della ricorrente: aveva preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto della disparità reddituale che aveva ritenuto fortemente affievolita dall’impegno economico del padre relativo al mantenimento a suo esclusivo carico dei due figli i quali, pur maggiorenni, ancora convivevano con lui, mancando una loro piena autosufficienza.
In ordine al mutuo contratto dal marito per liquidare la sorella, poi, il Collegio distrettuale aveva evidenziato come si trattasse di un elemento sopravvenuto in seguito a un accordo conciliativo relativo alla divisione ereditaria nell’ambito della sua famiglia. Tale elemento, casomai, deponeva per una diminuzione di reddito dell’uomo piuttosto che per un suo incremento, dovendo egli pagare le rate del finanziamento.
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