Corretta la conferma della sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.
Con l’ordinanza n. 12057/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da una donna avverso la decisione della Corte territoriale che aveva confermato la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale in sede di separazione tra i coniugi e respinto l’appello per nullità della sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ex moglie deduceva, tra gli altri motivi, che il giudice di secondo grado, a fronte della proposizione di domande reciproche di addebito come nella fattispecie, non poteva emettere sentenza parziale di separazione (ex art. 709 bis del codice di procedura civile) prima di accertare la condotta delle parti.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di respingere il ricorso in quanto infondato.
La sentenza di appello – rilevano dal Palazzaccio – aveva confermato correttamente la sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.
L’articolo 709 bis del codice di procedura civile, infatti, prevede espressamente la possibilità di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito. Nello specifica, la norma recita che “nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione”. Avverso tale sentenza “è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
Il legislatore ha quindi previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il Tribunale emetta sentenza non definitiva.
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