Accolto il ricorso di una donna, investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, alla quale in sede di merito era stato negato il risarcimento dei postumi permanenti sulla base del solo esame obiettivo

Mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, era stata investita da un’auto, “a seguito di negligente manovra di retromarcia”, riportando lesioni personali consistenti in “trauma scheletrico coscia dx, trauma articolare coxofemorale dx, bacino con S.L.O.” La donna aveva quindi citato in giudizio la donna alla guida del veicolo nonché la compagnia assicurativa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro.

In primo grado, il Giudice di Pace aveva dichiarato l’automobilista esclusiva responsabile del sinistro condannando i convenuti in solido al pagamento di Euro 7.591,35, oltre interessi e spese. Il Tribunale, tuttavia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia, aveva ridotto la condanna alla somma di 2.306,06 euro, comprensiva di interessi e rivalutazione.

In particolare, il Giudice del gravame aveva limitato il risarcimento ai postumi di natura temporanea riportati dalla donna investita, escludendo invece il risarcimento per i postumi permanenti per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui D.M. 3 luglio 2003, non evincendosi dalla CTU né un esito doloroso né una limitazione funzionale; nello specifico aveva evidenziato, infatti, che il CTU, da un lato, aveva effettuato l’esame obiettivo e nulla aveva rilevato in ordine ad esiti permanenti per come precisati dalle dette tabelle (dall’esame risultava infatti non dolente la palpopressione del bacino, completo l’accosciamento, nella norma dell’età i movimenti); dall’altro, aveva ritenuto, in base alle “risultanze dell’esame obiettivo” che residuavano postumi permanenti, rappresentati da “esiti di frattura branca ischio pubica di dx”, che configuravano una percentuale di danno biologico pari al 3,5%.

Nell’impugnare la pronuncia davanti alla Suprema Corte, la danneggiata eccepiva che il Tribunale, sulla sola base dell’esame obiettivo effettuato sei anni dopo l’incidente, avesse accertato la sussistenza esclusivamente del danno attinente all’inabilità temporanea, senza riconoscere anche il danno biologico di natura permanente, derivante dalla documentata “frattura branca ischio pubica di dx”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13292/2020, ha ritenuto di accogliere il ricorso, in quanto fondato.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità gli Ermellini hanno ricordato che “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui può esser data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico”.

Il solo esame obiettivo, pertanto, non può comportare, di per sé, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU e con la documentata “frattura branca ischio pubica di dx”.

Peraltro, la stessa tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al D.M. 3 luglio 2003 comporta un danno biologico permanente da 3 a 5% per “esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”.

Il Tribunale, pertanto, sulla sola base delle risultanze dell’esame obiettivo, aveva erroneamente escluso il risarcimento per i postumi permanenti della donna investita, senza considerare “la documentata “frattura branca ischio pubica di dx” e la stessa su menzionata tabella”.

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