Negato il risarcimento del danno da perdita della vita al padre di un giovane morto in un incidente stradale assieme alla madre

“Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno da perdita della vita, poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare”.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13261/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo che aveva convenuto in giudizio la società assicurativa chiedendo, tra l’altro per ottenere il risarcimento del danno patito iure proprio e jure hereditario in conseguenza di un tragico incidente stradale, in cui aveva perso la vita il figlio quindicenne. Il ragazzo era trasportato su un veicolo a motore di proprietà del padre e condotto dalla madre, anch’essa deceduta nell’occasione.

L’attore domandava, tra l’altro, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria, ed il cui credito risarcitorio era stato a lui trasmesso jure hereditario.

Tale richiesta, tuttavia, era stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.

Il Giudice di secondo grado, nello specifico, aveva ritenuto che il giovane fosse deceduto purtroppo pochissimo tempo dopo il sinistro e  non vi era contezza che in tale periodo di tempo fosse stato cosciente, e che pertanto potesse avere acquisito e trasmesso al padre un credito risarcitorio.

Nell’impugnare la decisione di merito davanti alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava che il Collegio distrettuale aveva errato nel negare che la vittima primaria avesse acquisito, e trasmesso al padre jure hereditario, il diritto al risarcimento del danno morale, patito nell’intervallo fra le lesioni e la morte; deduceva, infatti, che tale danno andava risarcito a prescindere dall’esistenza di una lesione della salute, e che il relativo risarcimento fosse dovuto anche nel caso in cui la vittima primaria avesse trascorso l’intervallo tra l’infortunio e la morte in stato di incoscienza.

I Giudici Ermellini, tuttavia, richiamando la giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto di non accogliere il ricorso, in quanto infondato, sottolineando che la morte d’una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare.

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