Parto trigemellare, sparisce il corpo del neonato nato morto

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Parto trigemellare, uno dei gemelli in cartella clinica veniva descritto come nato morto, ma il corpicino del bimbo non è mai stato ritrovato (Cassazione Civile, sez. III, 01/03/2024, n.5606).

La vicenda

Il parto trigemellare avveniva nel 1997 presso l’ospedale Piemonte di Messina. Uno dei gemelli in cartella clinica veniva descritto come “nato morto, di aspetto papiraceo”. Dopo il parto, la madre subiva una tromboembolia che le causava un infarto.

A partire dalla denuncia all’Ospedale e i Medici curanti per le lesioni subite dalla donna al momento del parto, è emerso che il corpicino del terzo bimbo, nato morto, non veniva mai più ritrovato. Infatti nella tomba era rinvenuto il cadaverino di un altro bimbo morto. Per questo si apriva un procedimento penale a carico dei Medici, che venivano condannati per falso in atto pubblico.

Il processo civile per risarcimento danni

I genitori dei gemelli, quindi, intraprendevano un procedimento civile a carico dei Medici e dell’Ospedale per il risarcimento dei danni non patrimoniali riportati sia da essi che dai due fratelli superstiti per il trauma subito a causa della sparizione del corpo del terzo bambino.

Il Tribunale di Messina (sent. del 2016) dichiarava la responsabilità della Azienda ospedaliera per non aver ottemperato all’obbligo di restituzione della salma del terzo gemello nato morto e la condannava a risarcire il danno, nella misura di 350.000 euro in favore della madre, di 150.000 euro in favore del padre e di 40.000 euro in favore di ciascun fratello.

Veniva interposto appello da parte del padre e dei fratelli del terzo gemello “sparito” dopo il parto trigemellare e la Corte (sent. del 2019) preliminarmente dichiarava inammissibili i motivi con i quali si chiedeva, sulla base dell’accertata negligenza e imperizia dei sanitari, di condannare gli stessi al risarcimento dei danni da morte del terzo gemello, perché domanda nuova, non introdotta nel giudizio di primo grado.
Durante il processo di primo grado, infatti, si era discusso solo della responsabilità per le lesioni riportate dalla madre e dei danni, diretti e riflessi, nonché del comportamento, doloso o colposo, dei Medici in relazione alla sparizione del corpicino del bimbo. Quindi l’accertamento richiesto non aveva avuto ad oggetto il comportamento dei sanitari pre-parto, ma piuttosto i fatti avvenuti dopo il parto e l’inadempimento della struttura all’obbligo di restituire il corpo del terzo gemello.

Danno da perdita del rapporto parentale

Ad ogni modo, i Giudici di Appello, evidenziavano che, considerato il terzo gemello nato morto, e quand’anche una domanda di risarcimento del danno da morte subito dalla vittima primaria fosse stata proposta, non sarebbe stata risarcibile né in favore del gemellino morto né in favore degli eredi iure hereditatis, non essendo risarcibile il danno da morte. Astrattamente risarcibile sarebbe stato (ma la domanda non veniva proposta) il danno da perdita del rapporto parentale, che è domanda ontologicamente diversa dal danno per perdita della vita del terzo gemello.

Quanto, invece, alla diversa voce di danno non patrimoniale effettivamente proposta, conseguente allo smarrimento, scambio o sottrazione del feto morto, la Corte accoglieva l’impugnazione del padre, elevando l’importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno per l’incredibile vicenda connessa alla sparizione del corpo del terzo bimbo e riproporzionandolo in 300.000 euro, ovvero in misura di poco inferiore al maggior importo riconosciuto in favore della madre.

Il ricorso in Cassazione

I due fratelli gemelli impugnano la decisione in Cassazione lamentando una incongrua liquidazione del danno in loro favore, nonostante l’incredibile vicenda.

In particolare, censurano che il pregiudizio da loro patito, per la perdita del corpo del terzo gemello, si è palesato in un grave disagio affettivo patito in età infantile, non limitato al dispiacere per la perdita del terzo gemello, ma esteso alla sofferenza per la mancanza di attenzioni da parte della madre nel periodo più importante e vulnerabile della loro vita, a causa dello stato di prostrazione in cui la stessa era precipitata. Aggiungono che l’inconsapevolezza iniziale del danno subito da parte del soggetto danneggiato a causa della sua tenera età non può essere causa di esclusione o riduzione del correlativo risarcimento che al danneggiato compete, ed evidenziano che il danno è duplice: dispiacere per la perdita del rapporto parentale col terzo gemello, incidenza dell’evento su tutta la loro formazione per le ripercussioni di esso all’interno dell’intero equilibrio familiare.

Le doglianze non vengono accolte. La Corte d’Appello ha escluso che i gemelli avessero proposto tempestivamente una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il terzo fratellino morto durante il parto trigemellare. Del resto, sotto questo profilo, la domanda sarebbe stata infondata, perché non è stata accertata una negligenza o imperizia dell’ospedale nella fase pre-parto e quindi una responsabilità sanitaria in relazione all’evento morte del terzo fratello. E, soprattutto, i Giudici di Appello hanno circoscritto l’ambito del danno risarcibile osservando che non è mai stata formulata una domanda, nei confronti della struttura sanitaria, per lesione del rapporto parentale con la madre, conseguente al danno non patrimoniale che la stessa ha riportato per questa vicenda e per i danni fisici successivi al parto, l’embolia e il successivo infarto.

La domanda di risarcimento è posta male

Detto in altri termini, il profilo del danno da perdita del rapporto parentale col fratello, che i due gemelli evocano ai fini di ottenere una più congrua liquidazione del pregiudizio non patrimoniale effettivamente subito, in effetti non è mai stato dedotto in causa, perché la relativa domanda è stata introdotta solo in Appello ed è stata correttamente giudicata tardiva (e questo punto della decisione non è stato oggetto di censura in Cassazione).

La motivazione della Corte di Appello sulla liquidazione del danno patito dai due fratelli gemelli è corretta poiché fa riferimento alla lontananza dai fatti e alla incidenza ridotta del tragico evento della sparizione del cadavere sulla loro vita, rispetto alle ripercussioni che hanno colpito, invece, il padre e la madre.

I ricorrenti avrebbero dovuto dedurre tempestivamente che il danno da loro riportato era non solo quello diretto, per la perdita del corpo del fratellino nato morto, ma anche una autonoma voce di danno da lesione del rapporto parentale con la madre a seguito del danno biologico e morale da questa riportato, profilo risarcitorio che non risulta essere stato introdotto tempestivamente nel thema decidendum.

Avv. Emanuela Foligno

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