Nessun mezzo informatico può sostituire la presenza fisica e quotidiana nel rapporto figli genitori

Il rapporto figli genitori nella quotidianità è ben altro rispetto a quello che può essere lo scambio attraverso Skype; il giudice che li equivalga svaluta l’importanza della figura genitoriale. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11274/2019.

Due cittadini albanesi avevano chiesto di poter permanere in Italia, fintanto che i figli, collocati presso lo zio paterno in possesso di regolare permesso di soggiorno, fossero diventati più grandi e avessero superato la delicata fase dello sviluppo e della maturazione adolescenziale. La domanda veniva rigettata in primo grado e anche in appello.

Il giudice del gravame sosteneva infatti che il distacco fisico dai genitori non determinasse alcun tipo di disagio nella formazione della personalità dei figli, soprattutto grazie alla possibilità, fornita dalla tecnologia, di restare in contatto tramite Skype o altri strumenti di comunicazione.

Riteneva, inoltre, il Collegio che la famiglia, considerata la distanza non eccessiva tra i due Paesi, si sarebbe potuta ricongiungere durante le vacanze estive.

La Corte di Cassazione richiamandosi al fatto che la convenzione europea dei diritti umani colloca tra i diritti umani assoluti e fondamentali il diritto alla vita privata e familiare ha chiarito “che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto” (cfr. SS.UU. sent. 21799/2010).

La Suprema Corte ha aggiunto che :”L’art. 31 del d.lgs. n.286, quindi, non può essere allora interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità”.

                                                       Avv. Claudia Poscia

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