Accolto il ricorso contro la decisione del Tribunale del luogo di residenza dei minori di declinare la propria competenze in relazione alla revisione dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli di una coppia divorziata
Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15421/2020 pronunciandosi sul ricorso per regolamento di competenze presentato da una donna nell’ambito di una causa avente ad oggetto la revisione delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli minori, contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso con l’ex coniuge.
La ricorrente, in particolare, contestava la decisione del Tribunale di declinare la propria competenza al Tribunale del luogo ove era stato pronunciato il divorzio ed era sorta l’obbligazione messa in discussione.
La donna, al contrario, riteneva che il foro competente fosse quello del luogo di residenza abituale dei minori.
La Cassazione ha ritenuto di accogliere le doglianze proposte precisando argomentando che il principio espresso dall’art. 709 ter c.p.c., “alla luce dell’ampio quadro di fonti delineato e in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l’oggetto delle controversie ex art. 709 ter c.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all’affidamento e mantenimento minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale”.
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