Par condicio tra i genitori in materia di affidamento per la scelta della religione dei figli in ossequio al superiore interesse del minore

Nessun divieto per la figlia, ancora minorenne, di praticare la religione professata dalla madre; lo ha deciso in decreto il Tribunale di Pesaro. La vicenda origina da una richiesta della madre della bambina riguardo alle disposizioni sull’affidamento, con esplicita domanda di revocare il divieto per la figlia di prendere parte alle riunioni e alle adunanze dei Testimoni di Geova, di cui la donna era seguace.

Il decreto ribadisce che il criterio guida in tema di affidamento deve essere quello del superiore interesse della prole, alla luce del diritto dei bambini ad una crescita sana ed equilibrata.

Riprende il decreto quanto già affermato dalla Cassazione Civile sul tema: ”in caso di conflitto genitoriale sulla libertà religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, purché intervengano all’esito di un accertamento in concreto, basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore, dell’effettiva possibilità che l’esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei minori”.

Scrive, quindi il Tribunale di Pesaro: “essendo incontestato che la minore pratichi sin da piccola la religione cattolica, ciascun genitore dovrà rispettare il credo dell’altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell’altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche”.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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