Uso esclusivo o no le spese per il rifacimento del lastrico solare vanno condivise. La suprema Corte illustra le linee guida
Le spese del rifacimento del lastrico solare sono a carico del gruppo di proprietari che ne possono beneficiare, così si è pronunciata la Corte di Cassazione, II sezione nella sentenza n. 18045/2020
La delibera assembleare di un condominio romano aveva stabilito che le spese per il rifacimento del lastrico fossero a carico dei condomini, proprietari degli appartamenti sottostanti al medesimo lastrico solare, che era tuttavia ad uso esclusivo di un solo condomino.
La decisione veniva impugnata dinanzi al Tribunale chiedendo che tutti i condomini partecipassero ai lavori.
Il tribunale propendeva per l’accoglimento della domanda, tuttavia la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza, ritenendo corretto il criterio di ripartizione adottato dall’assemblea condominiale. Veniva quindi sottoposta la questione alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte con riguardo alla questione sottoposta si esprimeva così: “Il lastrico solare di uso esclusivo costituisce, diversamente dal tetto, quella superficie terminale dell’edificio dotata di accessibilità ed adibita, quale accessorio, oltre che alla funzione di copertura, alla utilizzazione esclusiva di uno degli appartamenti in forza di diritto, di carattere reale o personale, che risulti dal titolo.
In ipotesi di lastrico di uso esclusivo trova perciò applicazione il regime sulle spese stabilito dal l’articolo 1126 cc. “La disciplina posta da tale norma prevede, invero, ai fini del riparto delle spese di riparazione e ricostruzione, il presupposto applicativo della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, di tal che se l’uso del lastrico solare o del terrazzo anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l’articolo 1126 cc non opera”.
Il ricorso veniva pertanto rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Avv. Claudia Poscia
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