Respinto il ricorso di un automobilista a cui era stata contestata la violazione dell’art. 143 del codice della strada per invasione della corsia di marcia opposta, delimitata da una striscia longitudinale continua

Con l’ordinanza n. 18493/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un’automobilista che si era visto respingere in sede di merito l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 143, comma undicesimo, D.LGS. 285/1992, per invasione della corsia di marcia opposta, delimitata da una striscia longitudinale continua, mentre transitava su una strada provinciale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che la violazione era stata consumata su un tratto di strada con una sola corsia per senso di marcia, dove, a suo avviso, sarebbe stato consentito occupare la corsia contraria per effettuare il sorpasso.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo di doglianza infondato.

La manovra di sorpasso – hanno chiarito dal Palazzaccio – impone al conducente, come prescritto dal terzo comma dell’art. 148, di posizionarsi alla sinistra del veicolo, superandolo rapidamente, tenendosi ad un’adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo.

Come già affermato dalla Cassazione, la disciplina in tema di sorpasso “prescinde dall’obbligo, imposto ai veicoli dall’art. 143, di circolare sulla parte destra della carreggiata (oltre che in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera), poiché il sorpasso non comporta necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marcia, ma deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia o deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare solo se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie”.

La redazione giuridica

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