In assenza di pattuito termine d’adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili nè la diffida ad adempiere nè il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2

La vicenda

L’attore aveva convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Roma, il promittente venditore al fine di sentir pronunziare sentenza, ex art. 2932 c.c., di trasferimento in suo favore, del diritto di proprietà su un alloggio che era stato oggetto di contratto preliminare stipulato tra le parti, ma mai adempiuto.

La domanda veniva accolta soltanto in appello.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’originario convenuto contestando l’errore di diritto commesso dalla corte territoriale che aveva escluso l’applicabilità nella specie, della regola quod sine termine debetur statim debetur – di cui all’art. 1183 c.c., comma 1 – ritenendo invece, applicabile il secondo comma della norma citata, in considerazione del fatto che nel contratto si dava espressamente atto che l’acquirente avrebbe pagato il prezzo ad esito della concessione di mutuo bancario.

Ciò a detta del ricorrente è contrario alla regola sulla buona fede, prevista dall’art. 1175 c.c., in quanto l’obbligo di stipula del definitivo, assunto con il preliminare appare obbligazione naturalmente soggetta al solo art. 1183 c.c., comma 1.

Il giudizio di legittimità

“La censura sviluppata coglie nel segno”- hanno affermato i giudici della Suprema Corte di Cassazione. (sentenza n. 21647/2019).

Difatti, in assenza di un termine concordato tra le parti per l’adempimento dell’obbligazione – nella specie la stipula del negozio definitivo – assunta con il contratto, trova applicazione la disciplina ex art. 1183 c.c., comma 1, sicché l’adempimento è dovuto immediatamente.

Tale regola iuris si ricava direttamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n 2700/1956, Cass. sez. 3 n 19414/10, Cass. sez. 3 n 15796/09), la quale ha già chiarito che “in assenza di pattuito termine d’adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili nè la diffida ad adempiere nè il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poiché ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell’inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d’adempimento”.

“Apprezzamento da effettuare alla luce del criterio direttivo ex art. 1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio”.

La decisione

Ebbene, la Corte d’appello capitolina non si era attenuta a detto principio di diritto, avendo erroneamente ritenuto che in assenza di un termine concordato ed in presenza di un situazione fattuale, sussumibile in uno dei criteri previsti nell’art. 1183 c.c., comma 2 fosse necessario, previamente, procedere al ricorso al Giudice per la fissazione del termine ad adempiere per potersi configurare situazione di inadempienza del debitore.

 Come visto, invece, – hanno spiegato i giudici della Suprema Corte – ciò che ha esclusivo rilievo è la congruità del tempo scorso tra la pattuizione senza apposizione di un termine concordato e la pretesa d’adempimento, situazione apprezzabile ex post dal Giudice del contenzioso, poiché lo scorrere di detto adeguato lasso temporale configura, ex se, situazione d’inadempimento.

Quindi il Collegio capitolino in forza delle emergenze di fatto, provate in causa, aveva l’onere d’apprezzare la congruità del tempo scorso, tra la stipula del preliminare senza la fissazione di apposito termine per l’adempimento e la data della diffida adempiere.

A tele regola, ora dovrà attenersi altra sezione della Corte d’Appello di Roma cui è stata rinviata la causa, per un nuovo esame nel merito.-

La redazione giuridica

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