La circostanza della mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’ immobile è irrilevante ai fini delle agevolazioni per la prima casa
Si era visto rigettare dalla Commissione Tributaria Regionale il ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per effetto della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in relazione alla registrazione del decreto del Tribunale di trasferimento dell’immobile.
La CTR, in particolare, aveva motivato la decisione osservando che il contribuente sebbene avesse presentato domanda di variazione della residenza al Comune (e attivato l’utenza di somministrazione della energia elettrica per l’appartamento), era, tuttavia, decaduto dal beneficio in quanto non aveva trasferito la propria residenza nel comune ove era sito l’immobile acquistato nel termine di diciotto mesi dall’acquisto.
L’uomo decideva quindi di ricorrere per cassazione sostenendo che il termine stabilito dalla legge per il trasferimento della residenza, ai fini della fruizione delle agevolazioni in questione, è di tre anni. Deduceva, quindi, che – comunque – egli, avendo tempestivamente presentato la richiesta del cambio della residenza al Comune non era incorso in alcuna decadenza, essendo addebitabile non già a esso contribuente, bensì alla autorità comunale il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativo di variazione della residenza.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13104/2020, ha ritenuto il ricorso infondato.
Gli Ermellini hanno chiarito che “la circostanza della mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’ immobile è irrilevante ai fini delle agevolazioni de quibus”.
Con riferimento al caso del rigetto da parte dell’autorità comunale della domanda di trasferimento della residenza (presentata nel termine di diciotto mesi dall’acquisto dell’immobile), la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in assenza di un accertamento dell’esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all’anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza”.
Analoga conclusione – sottolinea la Cassazione – deve essere affermata nel caso in cui, come nella specie, il contribuente – in relazione alla domanda di trasferimento della residenza – si limiti ad asserire la inerzia della pubblica amministrazione senza offrire la dimostrazione dell’accertamento della illegittimità del silenzio – inadempimento.
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