Reddito di cittadinanza, le domande presentate a marzo vanno integrate

0
reddito-di-cittadinanza

Le prime domande di reddito o pensione di cittadinanza sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato

Dal 4 ottobre i percettori di Reddito di cittadinanza che hanno presentato la domanda lo scorso marzo possono integrare la domanda direttamente dal portale dell’Inps. Stesso discorso per chi ha richiesto la pensione di cittadinanza. Gli interessati sono stati avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail da loro indicati nella domanda.

Infatti, le prime domande di reddito o pensione di cittadinanza sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 28 marzo 2019, n. 26) del Decreto Legge istitutivo (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4).

La legge di conversione – spiega l’Inps – ha pertanto previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore. La norma stabiliva che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.

Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019.

Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del Decreto Legge n. 4. 

Per evitare che i beneficiari di Rdc/Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione, per il quale non è richiesto il PIN. 

Il richiedente dovrà inserire: il protocollo della pratica Rdc/Pdc; il codice fiscale; il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms. 

Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre.  Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.

Leggi anche:

PENSIONE RICEVUTA PER ERRORE: COLPA DELL’INPS O DEL PENSIONATO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui