Nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche quest’ultima risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione

La vicenda

La corte d’appello di Perugia pronunciava, ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c., l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto di rigetto della domanda di equa riparazione.

A sostegno della propria decisione evidenziava che: all’udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno compariva; conseguentemente la causa veniva rinviata; a questa udienza compariva il difensore del ricorrente, il quale chiedeva un termine per provvedere alla notifica nei confronti del Ministero; la corte rinviava all’udienza del 7 novembre 2016, assegnando termine per la notifica fino al 30 settembre 2016; all’udienza del 7 novembre 2016 il difensore del ricorrente chiedeva un nuovo termine per la rinnovazione della notifica al Ministero; la corte rinviava all’udienza del 6 febbraio 2017, assegnando termine per la notifica al 20 gennaio 2017; all’udienza del 6 febbraio 2017 si costituiva la difesa erariale, sollevando l’eccezione di estinzione del giudizio, poi accolta dalla corte di appello, sul rilievo che la parte non avesse “provveduto alla notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice”.

Il ricorso per Cassazione

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, per non aver, la corte territoriale, considerato come tempestiva l’effettuazione delle notifiche da essa disposte.

Ed invero, dopo una prima richiesta di rinnovazione della notificazione, egli aveva notificato il ricorso ad un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non aggiornato, provvedendo così ad una seconda richiesta di rinnovazione, che gli veniva concessa dalla Corte, potendo, in tal modo, effettuare la terza notifica al nuovo indirizzo.

Ma i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 24474/2019) non hanno accolto il ricorso perché infondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, non consente che, per il compimento della medesima attività – cioè per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine; l’art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. (Cass. 20255/18).

La rinnovazione della notifica eseguita all’indirizzo non aggiornato

D’altra parte, lo stesso ricorrente aveva ammesso che la notificazione da lui effettuata in rinnovazione il 19 settembre 2016 (nel termine concessogli dalla corte territoriale all’udienza del 4 luglio 2016) era stata eseguita ad un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non aggiornato, cosicché la stessa doveva ritenersi nulla.

Nel ricorso, peraltro, non era stato neppure dedotto, a motivo di giustificazione, che l’errore si fosse verificato per fatti che il ricorrente non era in condizione di conoscere e che in concreto erano sottratti ai suoi poteri; tanto da non poter nemmeno utilmente invocarsi quell’indirizzo giurisprudenziale che, in presenza di tali evenienze, ammette, in deroga al principio dell’improrogabilità dei termini perentori, la concessione di un secondo termine per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. 1180/06).

A tal fine, è stato correttamente richiamato quel precedente giurisprudenziale (Cass. n. 22352/15) secondo cui, “ai fini del perfezionamento della notifica telematica, occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente”; cosicché la corte territoriale aveva errato nel concedere, nell’udienza del 7 novembre 2016, un ulteriore termine per rinnovare la notifica, mentre non aveva errato, col decreto impugnato, a dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c. comma 3.

La redazione giuridica

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