La Cassazione ha confermato la validità di una delibera assembleare adottata in mancanza della comunicazione dell’avviso di convocazione, sottolineando come il provvedimento fosse annullabile ma non nullo
Aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Condominio per il pagamento di 3.643,52 euro a titolo di quote ordinarie e straordinarie di oneri condominiali deducendo l’illegittimità della delibera assembleare di approvazione dei bilanci posta a fondamento dell’ingiunzione nonché la carenza di legittimazione passiva essendo stato l’appartamento – oggetto della quota condominiale – ricevuto in eredità ancora indivisa. Il giudice di pace, tuttavia, aveva dato ragione al Condominio confermando il provvedimento.
Anche il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva respinto le doglianze della condomina osservando come le contestazioni relative alla legittimità della delibera assembleare oggetto di specifico giudizio di impugnazione, non avevano rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il credito seppure determinate sulla scorta di quell’atto.
Nel ricorrere per cassazione la donna eccepiva che il Giudice del merito non avesse valutato la radicale nullità della delibera in relazione all’art. 1421 del codice civile, in quanto adottata in mancanza di rituale convocazione di tutti i condomini e, nel merito, sulla base di conteggi e documenti contestati e, conseguentemente, illegittima per l’inesistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, tuttavia, con l’ordinanza n. 15301/2020 ha ritenuto di respingere il motivo perché infondato.
Per i Giudici Ermellini il Tribunale aveva esaminato incidenter tantum il dedotto vizio formale della delibera in ragione dell’eccepita mancata comunicazione dell’avviso di convocazione ma aveva ritenuto “che esso ne determinasse l’annullabilità e non la nullità”, e che, dunque, ove non impugnato nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti) il provvedimento era dunque valido ed efficace nei confronti di tutti i condomini.
La redazione giuridica
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Servizio di portierato in Condominio, la ripartizione delle spese