Nel Condominio le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell’art. 1123 c.c., in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini
“In tema di condominio negli edifici, l’attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell’interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell’art. 1123 c.c., in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 12659/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dalla proprietaria di un appartamento che chiedeva al Condominio di corrisponderle quanto dovuto a titolo di equo indennizzo per l’ingiustificata utilizzazione dell’immobile destinato all’alloggio del portiere di cui era comproprietaria per 1/10.
I Giudici di merito avevano respinto la richiesta sulla scorta dell’argomentazione che, “avendo il custode ed i suoi familiari diritto all’alloggio gratuito e posto che detto godimento costituisce parte della retribuzione prevista per l’attività lavorativa dello stesso, ne conseguiva un risparmio di spesa per essere il mancato indennizzo compensato dalla minore retribuzione”.
Nel ricorrere per cassazione la donna deduceva la violazione dell’art. 1123 del codice civile, che prevede quale criterio di ripartizione delle spese condominiali, comprese quelle per il portiere, quello proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino.
La Suprema Corte ha ritenuto di aderire alla doglianza proposta, accogliendo il ricorso in quanto fondato. Per i Giudici Ermellini la sentenza impugnata non precisava la ragione di disapplicazione del criterio normativo, limitandosi a motivare il rigetto con la considerazione che siccome l’immobile era stato riconosciuto gratuitamente al portiere con conseguente riduzione della retribuzione allo stesso spettante, nulla era dovuto alla proprietaria.
Tale motivazione, tuttavia, non teneva conto della circostanza che la spesa per il portiere rientra fra gli oneri condominiali soggetti al medesimo criterio proporzionale in ragione della proprietà di ciascuna condomino, non potendo ritenersi conforme ad esso il generico richiamo al criterio compensativo formulato dalla corte d’appello. Da li la decisione di rinviare la causa al Collegio distrettuale per un nuovo giudizio.
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