Non merita disapplicazione il decreto dirigenziale che ha introdotto la tassa sulla fortuna dal momento che il suo contenuto precettivo è iterativo del contenuto di una sia pur successiva previsione avente forza di legge

Con l’ordinanza n.15141/2020, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo che aveva centrato una vincita alla fine del 2012, pagata nel gennaio successivo. Dalla somma, infatti, l’Amministrazione dei Monopoli di Stato aveva sotratto automaticamente la cosiddetta tassa sulla fortuna, introdotta proprio alla fine del 2012, anche se con un semplice decreto direttoriale; la copertura normativa, infatti, era arrivata solo a distanza di qualche mese.

La tassa originariamente prevedeva un prelievo del 6% sulle vincite di oltre 500 euro – per la quota che superava la soglia – realizzate alle lotterie istantanee, ai giochi numerici al totalizzatore e alle videolottery; nel corso degli anni poi l’aliquota è stata ritoccata diverse volte arrivando, nel caso dei giochi numerici, addirittura al 20%.

Nel caso in esame il contribuente chiedeva che la vincita venisse pagata per intero ma, in sede di merito si era visto respingere la richiesta di rimborso delle somme, a suo giudizio dovute, per imposta sui giochi e lotterie.

Nel ricorrere per cassazione l’uomo eccepiva che, sebbene il decreto legge n. 138/2011 (varato a agosto di quell’anno) prevedesse che i Monopoli adottassero “tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate”, non c’era alcun riferimento esplicito alla tassa.

L’Agenzia dei Monopoli, tuttavia, aveva varato un Decreto del Direttore il 12 ottobre 2011, introducendo l’imposta. Formalmente, quindi, la data era precedente a quella della vincita, ma secondo il giocatore il provvedimento in questione era un semplice decreto dirigenziale, un atto amministrativo e non una legge, quindi – in base all’art. 23 della Costituzione – non avrebbe potuto introdurre una tassa. Il Legislatore era effettivamente intervenuto alcuni mesi dopo, con il decreto legge 16/2012 (che risale a marzo), per dare copertura normativa a quel decreto direttoriale.

I Giudici del Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato riconoscendo la legittimità dell’iter della tassa contestata. “Risulta rispettato – chiariscono gli Ermellini – anche se in limine, il principio costituzionale di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e il contenuto del sopra citato decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato non merita disapplicazione dal momento che il suo contenuto precettivo è iterativo del contenuto di una sia pur successiva previsione avente forza di legge”.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che è parimenti legittimo assoggettare al prelievo anche le vincite centrate prima dell’entrata in vigore della tassa, ma reclamate successivamente: la tassa scatta “a far data dal 1 gennaio 2012” perciò si applica anche “ai premi relativi a concorsi svolti precedentemente a tal data”.

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