Il deposito di un atto giudiziario tramite PCT si considera perfezionato al momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna

La vicenda

Un cittadino bengalese aveva proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di L’Aquila contro l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado, confermando la decisione della Commissione territoriale di Ancona, aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella relativa al permesso per ragioni umanitarie.

L’adita Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile, poiché tardiva, l’impugnazione così presentata. Ed invero, l’appello, “pure correttamente proposto con atto di ricorso (ritualmente notificato al Ministero dell’Interno presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila), come disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, risultava depositato in cancelleria, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza, ex art. 702 bis, che aveva definito il processo di primo grado ed, in particolare, il 31esimo giorno”.

La vicenda è perciò giunta sino in Cassazione.

Il ricorrente lamentava l’erroneità della affermazione della corte abruzzese in ordine alla tardività della proposta impugnazione, avendo ritenuto determinante, per la valutazione di tempestività dell’appello, il momento del deposito dell’atto in cancelleria.

Dalla normativa di riferimento si desume invece – secondo il ricorrente – che il deposito di un atto giudiziario tramite PCT “si considera perfezionato al momento della ricezione della seconda pec (i.e.: della ricevuta di avvenuta consegna)”. Con la conseguenza che il ricorso doveva ritenersi tempestivo, essendo stato “depositato in data 2.6.2016, come dimostrato dalle ricevute pec, nonché dalla certificazione della Corte di Appello di L’Aquila del 14.4.2017, in uno con il documento del servizio polisweb della Ministero della Giustizia che, per l’appunto, indicava la data del 2 giugno 2016 come quella di avvenuto deposito”.

La Prima Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 23771/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis comma 7, conv. con modifiche in L. n. 221 del 2012” (Cass., 1 marzo 2018, n. 4787).

La causa è stata quindi, rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, che la esaminerà nuovamente in diversa composizione.

La redazione giuridica

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