Al danneggiante e al proprietario del veicolo assicurato non può essere negato o compresso il diritto di far valere l’obbligo solidale dell’assicuratore di indennizzare il terzo, indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore o della richiesta di manleva dell’assicurato

La vicenda

Conducente e proprietario del veicolo ricorrevano per Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato il loro difetto di interesse ad impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento del danno in favore della terza trasportata.

Nella specie, i due ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 141 cod. ass., per non esser stato considerato il loro diritto e interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un corrispondente obbligo della compagnia assicuratrice a risarcire il danno subito dal terzo trasportato.

Il motivo, per i giudici della Suprema Corte è fondato (Terza Sezione Civile, n. 23621/2019).

In materia di responsabilità civile collegata alla circolazione di veicoli, l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, prevista dal codice dell’assicurazione, trova ragione nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinché il diritto primario del danneggiato ad ottenere il risarcimento dei danni – rinvenibile nel principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” – trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell’assicuratore del veicolo trasportante, tenuto in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell’occorso al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell’assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014).

«Tale principio – hanno aggiunto gli Ermellini – impone, in sede sostanziale, l’interpretazione delle norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, il cui diritto ad essere risarcita non può essere nei fatti svuotato; ciò comporta, in sede processuale, che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento, per consentire l’accertamento della dinamica del sinistro e del diritto ad essere risarcita».

Lo stesso principio ha risvolti importanti nei rapporti tra gli obbligati solidali.

Difatti al danneggiante e al proprietario del veicolo assicurato non può essere a sua volta negato o compresso il diritto di far valere l’obbligo solidale dell’assicuratore di indennizzare il terzo, indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore o della richiesta di manleva dell’assicurato. E così anche l’interesse processuale dei responsabili civili ad ottenere la condanna in via solidale dell’assicurazione a risarcire il danno non può essere soggetto ad alcuna limitazione, qualora la domanda contro l’assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal danneggiato anche nei confronti dell’assicuratore con l’azione diretta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 e ss., trasfusa negli artt. 140 e 141 cod. ass. (Cass. Sez. 3, 3621/2014).

È dunque indubbio che i litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via tra loro solidale abbiano un interesse concreto a che l’azione diretta venga accolta anche nei confronti dell’assicuratore, per non essere i soli tenuti a rispondere dei danni ove si dimostri provato che l’incidente sia riferibile alla circolazione del veicolo assicurato.

In definitiva i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso limitatamente al primo motivo e cassato la decisione impugnata con rinvio al giudice di merito per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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