L’oggetto della contesa giudiziaria in commento è interessante: si tratta di accertare se il terzo trasportato abbia diritto al risarcimento del danno dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
E una volta accertato questo, ci si può domandare se sia legittima la pretesa risarcitoria presentata dal terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, qualora all’esito del giudizio di merito sia dichiarata la totale assenza di responsabilità del conducente di tale veicolo nella causazione dell’evento.
La vicenda
Erano a bordo di un veicolo Rover, quando all’improvviso questo impattava contro una Ford Fiesta proveniente dal senso contrario.
Uno dei tre passeggeri perdeva la vita, gli altri due riportavano lesioni personali gravi.
I trasportati superstiti del sinistro e i congiunti dell’uomo che era deceduto, citavano in giudizio la compagnia assicuratrice del vettore ai sensi dell’art. 141 cod. ass., secondo il quale “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”.
Il processo si concludeva con l’accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conduttore dell’altro veicolo e quindi con l’assenza di responsabilità del conduttore del mezzo in cui si trovavano i trasportati.
Ciò nonostante la corte territoriale aveva condannato l’assicurazione del veicolo Rover al pagamento dei danni nei confronti dei passeggeri presenti al momento del sinistro.
Ed invero secondo la compagnia di assicurazioni non avrebbe dovuto essere pronunciata nei suoi confronti alcuna condanna.
Il quesito di diritto
Si è dinanzi ad un caso peculiare, derivato dalla scelta (non illegittima, peraltro: la legge non impone ai trasportati convenuti in un giudizio ex art. 140 cod. ass. di rinunciare allo strumento specifico loro concesso dall’art. 141 cod. ass.: esservi parti per litisconsorzio necessario non significa esservi obbligati a proporre domande) dei trasportati, pur convenuti in una causa ex art. 140, promossa dalla compagnia assicuratrice dell’altro veicolo, di agire verso l’assicuratore del loro vettore per ottenerne il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dallo stesso sinistro.
Per comprendere la specificità del tema occorre individuare quale è in essa il fondamento della pretesa attorea: in altri termini, se il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge” solo (salve imprevedibili situazioni eccezionali) per la sua qualità di trasportato oppure se fatto costitutivo del suo diritto risarcitorio è pure la responsabilità del sinistro – totale o parziale – del vettore assicurato.
La disciplina nel codice delle assicurazioni
A tal proposito l’art. 122, comma 2, cod. ass. prevede che l’assicurazione obbligatoria deve comprendere anche la copertura del danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e tale copertura è confermata quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto tra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
Ed inoltre, sulla base di quanto disposto dal predetto art. 141, il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, può agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo, fornendo così a quest’ultimo un ulteriore strumento di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento nei confronti dell’impresa stessa, «risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
L’intento è quello di privilegiare, in ogni ipotesi di danno, ad un trasportato su un veicolo per motivi che esulano dal caso fortuito, la possibilità per questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore.
Così dell’art. 141, recita il comma 1: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo“. Inoltre l’art. 145 statuisce anche che : “L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato“.
E infine, stabilisce il comma 4: “L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150“.
Il principio di diritto
Ebbene, secondo i giudici della Cassazione “l’art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore”.
Cosicché, “una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”.
Di contro, “la totale assenza di responsabilità del vettore deve essere dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovrà subito estromettere l’assicuratore del vettore e la domanda risarcitoria attorea sarà diretta ex lege verso l’assicuratore intervenuto”.
A questo punto, la censura oggetto del ricorso esaminato risulta fondata: ha errato il giudice d’appello a condannare la compagnia assicurativa a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti/eredi del trasportato deceduto allorquando ha riformato la sentenza di primo grado escludendo anche il 20% di corresponsabilità del vettore e accertandone quindi l’assoluta assenza di responsabilità nella causazione del sinistro.
La redazione giuridica
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