La questione giuridica affrontata dai giudici della III Sezione Civile della Cassazione riguarda l’operatività dell’art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati, anche nel caso di sentenza penale generica di condanna al risarcimento del danno, ove questa sia passata in giudicato

“La prescrizione decennale da “actio iudicati” prevista dall’art. 2953 c.c. decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato” (Cass. n. 15157/2017).

La vicenda

Ad originare la complessa vertenza giudiziaria in commento, era stata la vicenda della totale distruzione di un albergo provocata dalla caduta di una valanga. Vi furono decine di vittime, tra i quali i congiunti dell’odierno ricorrente.

Ebbene, questi aveva deciso di costituirsi parte civile nel processo penale a carico dei gestori dell’albergo al fine di ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale conseguito al tragico episodio.

Ma quando il processo per il risarcimento degli ulteriori danni proseguiva dinanzi al giudice civile, la domanda veniva respinta dal momento che erano trascorsi più di cinque anni dall’accaduto ed era dunque intervenuta la prescrizione per la maggior parte di essi.

La decisione trovava confermata anche in appello. La corte territoriale aveva rilevato che il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. si estende anche al caso di sentenza di condanna generica passata in giudicato, ma solo in relazione ai diritti espressamente azionati nel processo penale.

Ebbene, come poc’anzi detto il riferimento normativo è l’art. 2953 rubricato “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”, secondo il quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Non sono d’accordo i giudici della Cassazione cui è stata rimessa la decisone.

Ed in effetti, sono loro stessi ad osservare che “nell’art. 2953 .c.c. deve ricomprendersi anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell’attitudine all’esecuzione forzata, contiene, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunziata con la precedente sentenza sull’an debeatur”.

Pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito, l’azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata non più alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., ma a quella decennale di cui all’art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale si condanna sia divenuta irrevocabile (Cass. n. 1340/1969; n. 839/1976; n. 3378/196).

Il ragionamento giuridico

Secondo la giurisprudenza civile di legittimità “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum  la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all’evento illecito” (Cass. n. 2127/1998 e Cass. n. 24030/2009).

Questo comporta che la domanda svolta con la costituzione di parte civile non richiede – ai sensi del vigente C.P.P.– la specifica indicazione delle voci di danno di cui si richiede il risarcimento e l’individuazione del nesso causale esistente fra l’illecito e ciascuna posta di danno da risarcire, risultando sufficiente che sia stata dedotta -ancorché sommariamente – l’esistenza di pregiudizi riconducibili all’illecito penale.

Allo stesso tempo, la pronuncia di condanna generica emessa nel giudizio penale non richiede l’individuazione dei danni risarcibili e l’accertamento della loro derivazione causale dall’illecito.

La corte d’appello, così come il giudice di primo grado, aveva perciò errato nell’affermare la necessità di correlare il giudicato sull’azione civile (conseguito alla irrevocabilità delle pronunce penali) sia al contenuto della domanda (ossia dell’atto di costituzione di parte civile) sia alla circostanza che le provvisionali erano state disposte solo in relazione al danno morale per la perdita dei congiunti e al lucro cessante conseguente alla distruzione dell’albergo.

Avendo in tal modo trascurato il fatto dirimente che il giudice penale aveva disposto in favore delle parti civili la condanna al “risarcimento dei danni senza alcuna formale esclusione dell’una o dell’altra categoria dei danni”.

Tale conclusione – aggiungono gli Ermellini – è in linea con la consolidata giurisprudenza civile secondo cui “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. n. 20643/2016).

E laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate” (Cass. n. 17879/2011).

Il principio di diritto

Le argomentazioni sin ora esposte hanno portato i giudici della Cassazione ad accogliere il ricorso e cassare la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritte le pretese diverse da quelle concernenti il danno per la perdita dei congiunti; e ha affermato il seguente principio di diritto: “l’actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione ad una pronuncia definitiva emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell’atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato”.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

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