Il Comune non risarcisce i danni causati al motociclista per l’incidente su strada statale gestita dall’Anas causato dall’improvviso attraversamento di un cane randagio
Il ricorrente aveva citato in giudizio un Ente locale deducendo che una sera d’estate, intorno alle ore 23:30 circa, mentre percorreva la strada statale nei pressi del Comune, a bordo del suo motociclo, un cane randagio, uscendo da una radura antistante la parte destra, attraversava la strada costringendolo a frenare bruscamente e facendogli perdere il controllo del mezzo. A causa delle gravi lesioni subite in seguito all’incidente su strada statale era rimasto in stato di coma per diversi giorni. Perciò, aveva chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di responsabilità extracontrattuale, attesa l’omessa adozione da parte dell’amministrazione locale dei provvedimenti e delle cautele idonei a rimuovere il pericolo conseguente alla presenza dei cani randagi.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava l’istanza, evidenziando che l’obbligo di cattura dei cani randagi sia subordinato alla segnalazione del fenomeno del randagismo ai servizi veterinari della Asl. E, nel caso di specie le deposizioni non dimostravano l’esistenza di segnalazioni della presenza di cani randagi dirette al servizio veterinario.
La Corte d’Appello confermava la decisione; cosicché il motociclista proponeva ricorso per Cassazione.
I giudici del Supremo Collegio, con la sentenza n. 12112/2020 hanno tuttavia rigettato il ricorso osservando come l’ipotesi di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 c.c. non sia configurabile in un tratto di strada di competenza dell’Anas.
In più occasioni, la Suprema Corte ha chiarito la non assimilabilità dell’ipotesi considerata a quella del sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada, ove è configurabile la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
L’affermazione di una responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada ex art. 2051 c.c. – ha chiarito il Supremo Collegio – riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull’obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 11016/2011).
La configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede varia, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.
La redazione giuridica
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