Accolto il ricorso del legale difensore di un cliente ammesso al gratuito patrocinio, che si era visto riconoscere il compenso professionale per l’assistenza fornita nell’udienza preliminare per la breve durata della stessa

L’art. 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, “del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”. Il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 18791/2020 pronunciandosi sul ricorso  di un avvocato, difensore di fiducia di un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il quale si era visto liquidare dal giudice dell’udienza preliminare, all’esito dell’udienza stessa conclusasi con il rinvio a giudizio del suo assistito, la somma di 270 euro, oltre accessori di legge, per il compenso professionale maturato. Il tribunale aveva rigettato l’impugnazione condividendo con il Gip, “la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, della fase decisionale”.

In particolare, aveva ritenuto l’infondatezza della censura svolta dal legale  per l’omessa liquidazione del compenso maturato per la fase decisionale rilevando che si era trattato dell’assistenza all’imputato in sede di udienza preliminare e che l’udienza preliminare non solo era durata una sola udienza ma era durata, come si evince dal relativo verbale, solo dieci minuti, con l’intervento del pubblico ministero, del difensore della parte civile e dei difensori dei tre imputati.

Risultava, pertanto, ovvio, secondo il Giudice, che non vi fosse stata alcuna seria discussione ma solo “un simulacro di discussione, durato pochi secondi, in quanto le parti hanno rinviato … ogni questione controversa alla apposita sede dibattimentale”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva che la normativa in materia (art. 12, comma 1, del d.m. 3 giugno 2020) comprende il dato temporale tra gli indici rivelatori del grado d’importanza della prestazione svolta al solo ed unico fine di adeguare in concreto il compenso alla prestazione effettivamente svolta, applicando al valore medio della liquidazione, dovuta per la singola fase, i correttivi in percentuale previsti dalla medesimo comma. La norma, tuttavia, non consente al giudice, in ragione della modesta durata dell’attività svolta dal difensore, di negare il compenso maturato, tanto più che l’attività svolta in udienza preliminare non troverebbe collocazione in fasi diverse da quella cd. decisoria, per cui la prestazione professionale svolta in tale udienza, per quanto modesta, rimarrebbe priva di retribuzione. La discussione dell’udienza preliminare costituisce, del resto, a detta del legale, una fase necessaria ed ineludibile e dev’essere, quindi, liquidata.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di doglianza fondato. Il tribunale, lì dove aveva ritenuto che l’udienza preliminare fosse durata solo dieci minuti e che non vi fosse stata alcuna seria discussione, negando la spettanza del compenso per la prestazione ivi svolta, non si era, quindi, attenuto al principio espresso. Da li la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame.

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