La domanda di pensione di anzianità e quella risarcitoria per l’inesatta comunicazione dei dati contributivi dall’Inps sono due istanze differenti

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18832/2020 ha accolto il ricorso dell’Inps contro la condanna del Giudice di appello al risarcimento del danno in favore di una donna in misura pari ai ratei della pensione di anzianità che “le sarebbero spettati dall’1.7.2011 al 31.7.2012”, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza ed interessi legali (o rivalutazione monetaria se di importo maggiore) fino al saldo.

La Corte territoriale osservava che, correttamente, il Tribunale avesse escluso la sussistenza del diritto alla pensione di anzianità, da data anteriore a quella riconosciuta dall’INPS, per difetto della relativa contribuzione; a tale riguardo, evidenziava come l’estratto conto rilasciato dall’INPS (indicativo di un maggior numero di contributi) avesse mero valore dichiarativo della situazione contributiva e non costitutivo del diritto alla prestazione pensionistica; nondimeno, il Collegio distrettuale riteneva emendabile la domanda nei termini formulati dalla ricorrente che, a seguito delle difese dell’INPS, aveva richiesto il pagamento della medesima somma a titolo risarcitorio.

Per il Giudice di secondo grado non vi era stata modifica né del petitum né della causa petendi: la domanda originaria di riconoscimento del “diritto (alla pensione) da data anteriore” era riqualificabile in termini di “risarcimento del danno da decorrenza successiva”.

Nel ricorrere per Cassazione l’Inps eccepiva che il Giudice a quo avesse considerato come nuova la domanda risarcitoria, proposta solo nel corso del giudizio di primo grado, connessa all’erronea indicazione contenuta nell’estratto contributivo, rispetto a quella originaria, formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, di accertamento del diritto alla pensione di anzianità e di condanna dei relativi ratei, con decorrenza anteriore.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso.

In generale, hanno chiarito dal Palazzaccio – “esorbita dai limiti dì una consentita «emendatio libelli» il mutamento della «causa petendi» che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente”.

Nella fattispecie, l’operata variazione integrava certamente una modifica della «causa petendi» poiché la richiesta risarcitoria poggiava su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli fondanti la domanda prospettata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

“E’ sufficiente osservare – prosegue il Supremo Collegio – come la domanda di pensione richieda la deduzione dei (due) requisiti dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica laddove quella risarcitoria presuppone l’individuazione di una condotta responsabile, produttiva di un pregiudizio nella sfera giuridica di colui che agisce; alla diversità dei fatti costitutivi corrisponde una diversa potenzialità difensiva della controparte; ne deriva l’erroneità della decisione che ha ritenuto, invece, ammissibile l’operata modifica dell’originaria domanda”.

La redazione giuridica

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