La costituzione in giudizio dell’appellato sana il vizio di notificazione

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costituzione in giudizio appellato

Il luogo in cui la notificazione dell’atto di impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell’ambito della nullità e come tali, sanabili con la costituzione della parte destinataria dell’impugnazione

La vicenda

La corte d’appello, pronunciando sulla domanda di pagamento di un importo richiesto a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di un contratto di appalto nei confronti di un Condominio, accoglieva l’eccezione posta in via pregiudiziale da quest’ultimo, in ordine alla inammissibilità dell’atto di appello per difetto di notifica.

Ed invero, la corte territoriale aveva ravvisato che nel corso del giudizio di primo grado si fosse costituito (in sostituzione del primo) un nuovo difensore nell’interesse del Condominio, con l’elezione di un nuovo (e, quindi diverso) domicilio (circostanza della quale la controparte aveva avuto cognizione durante lo svolgimento del giudizio di prime cure).

L’avvenuta notificazione dell’atto di appello presso il domicilio eletto dal precedente difensore costituito si sarebbe dovuta, pertanto, considerare inesistente, donde la declaratoria di inammissibilità del gravame.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, la parte soccombente.

Tra gli altri motivi, il ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge processuale, laddove la corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame nonostante l’appellato Condominio si fosse ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, così sanando il vizio di notificazione dell’atto di appello, che avrebbe dovuto, in ogni caso, essere qualificato come vizio di nullità e non di inesistenza.

Ebbene, il ricorso è stato accolto perché fondato.

I giudici della Seconda  Sezione Civile della Cassazione (n. 21704/2019), hanno confermato l’operatività, nel caso di specie, dell’intervenuta sanatoria del vizio della notificazione (riconducibile, invero, ad un’ipotesi idi nullità e non di inesistenza), avendo la notificazione dell’atto di appello – ancorché eseguita presso il domicilio designato dal precedente difensore, poi sostituito dal nuovo (con elezione di diverso domicilio) – raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, essendosi il Condominio appellato ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, difendendosi anche nel merito.

Con la stessa pronuncia i giudici Ermellini, hanno anche inteso ribadire alcuni principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai quali ora dovrà uniformarsi il giudice di rinvio:

  • per un verso, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità, con la conseguenza che è ritenersi nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anziché presso il nuovo difensore che lo ha sostituito in corso di causa (cfr. Cass., in modo specifico, n. 6470/2011, nonché, in generale, Cass. n. 17555/2006 e Cass. n. 16759/2011).
  • per altro verso, il luogo in cui la notificazione dell’atto di impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria dell’impugnazione (v. Cass. SU n. 14916/2016).

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata.

La redazione giuridica

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