Un contesto familiare complesso quello che ha di fronte il Tribunale di Roma: problemi di comunicazione e continui fraintendimenti, atteggiamento petulante e ossessivo del padre e incapacità della madre di garantire il rapporto padre-figli e di seguire questi ultimi nella loro crescita individuale

Ma nessun dubbio sulle effettive capacità genitoriali di entrambi, cosicché l’adito Tribunale ha disposto per l’intera famiglia un percorso psicoterapeutico individuale.

“Le criticità manifestate dalla madre relativamente alla capacità di garantire l’accesso all’altro genitore e alla capacità di attivare riflessioni od elaborazioni di significati relative sia agli stati mentali dei figli ed alle loro esigenze evolutive, sia alle relazioni familiari che li riguardavano” non erano state ritenute dal CTU “sintomatiche di grave e/o manifesta inidoneità genitoriali, pertanto trattabili con una psicoterapia individuale a cui la stessa si era resa disponibile”.

L’ambito della comunicazione familiare era l’aspetto maggiormente deficitario, “per cui i genitori andavano incontro a fraintendimenti e difficoltà di pervenire, in tempi utili, ad un accordo anche su questioni di rilevanza per l’interesse dei bambini”. Nello specifico, era emerso che la signora, “piuttosto che confrontarsi, tendesse a decidere arbitrariamente in modo unilaterale per poi comunicare al padre la scelta presa”.

La decisione del Tribunale di Roma

Proprio per far fronte a tale dinamica disfunzionale, il Tribunale di Roma ha confermato il percorso di sostegno alla genitorialità, come suggerito dal CTU, peraltro già intrapreso dalla coppia, prevedendo il monitoraggio del Servizio Sociale, onde verificare la prosecuzione da parte dei genitori di tale percorso.

Il giudice capitolino ha anche, disposto l’avvio dei minori ad un percorso di psicoterapia individuale, con monitoraggio del Servizio sociale, che dovrà investire il PM presso il Tribunale per i Minorenni in caso ravvisi situazioni di pregiudizio per i figli minori.

Questi ultimi, nel frattempo sono stati affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; confermato il regime di frequentazione paterna già disposto in sede di separazione.

La redazione giuridica

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