Nessuna attenuante per l’aggressione e gli abusi sessuali posti in essere dall’imputato nei confronti di una donna, fermata su una delle spiagge più frequentate di Cagliari. I fatti si erano verificati all’alba quando sul lido non vi era ancora nessuno
La vicenda
La Corte di Appello di Cagliari aveva integralmente confermato la pronuncia di condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione, resa a seguito di rito abbreviato a carico di un uomo, ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 609 bis e 582 cod. pen.
L’accusa era quella di aver abusato sessualmente di una donna, dopo averla afferrata alle spalle e gettata sulla sabbia, provocandole anche lesioni personali giudicate guaribili in tre giorni.
Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando tra gli altri motivi, la mancata concessione dell’attenuante del fatto di minor gravità, posto “che la condotta era durata soltanto pochi secondi, che l’invasività dei gesti era stata del tutto contenuta, che la vittima non era stata colta di sorpresa avendo lei stessa notato da tempo l’uomo che la seguiva e che il fatto si era svolto su un litorale notoriamente affollato dai bagnanti”.
Ma il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.
Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (n. 36486/2019), che hanno confermato la decisione impugnata poiché coerente e immune da vizi.
I giudici distrettuali, nel disattendere le analoghe doglianze sollevate con il ricorso in appello, avevano sottolineato come la brutalità dell’aggressione tale da aver provocato alla donna lesioni fisiche, sia pur lievi, e la sostanziale immobilità derivatane, così da impedirne ogni possibile reazione difensiva si fosse sostanzialmente tradotta in una non marginale lesione alla libertà sessuale della vittima.
A tal riguardo erano risultante del tutto insignificanti le circostanze valorizzate dalla difesa, peraltro non rispondenti allo specifico contesto temporale.
Ed invero, il fatto che l’azione si fosse svolta su una delle spiagge più frequentate di Cagliari era del tutto irrilevante rispetto ad un episodio verificatosi alle 7 del mattino, quando il lido non era ancora popolato dalla folla dei bagnanti.
La mancata applicazione dell’attenuante ex art. 609 bis ultimo comma cod. pen. è stata ritenuta, quindi, coerente con il costante insegnamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014), secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto, il che era stato escluso nel caso di specie con argomentazioni tutt’altro che illogiche.
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
La redazione giuridica
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