Le tende da sole, pur non essendo destinate a soddisfare esigenze precarie, non necessitano di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione

Lo ha affermato il Tar Campania, sezione staccata di Salerno con la sentenza n. 1125/2019.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale il Comune aveva rigettato l’istanza di accertamento di conformità di alcune opere realizzate nel suo appartamento, quali appunto le tende parasole, disponendone l’ordine di demolizione.

All’esito del procedimento amministrativo, l’ente aveva affermato che tali opere costituivano interventi qualificabili come “nuova costruzione” e, pertanto, non ricompresi in nessuna delle categorie di lavori edilizi autorizzabili, secondo quanto previsto dai locali strumenti urbanistici. 

Ebbene, il principio pronunziato dal Tar Campania non è nuovo, ma è contenuto in una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 2206 del 3.4.2019) ove è stato affermato che le “pergotende, pur non essendo destinate a soddisfare esigenze precarie, non necessitano di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 38 e 15 della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione temporis al caso in esame), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

«L’opera principale non è infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Quest’ultima poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione” anche laddove per ipotesi sia destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e trattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».

Tale conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenete l’elenco delle principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 222/2016”, il quale al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera”.

Ebbene, con la sentenza in esame, il Tar Campania ha inteso ribadire la natura non edilizia dell’installazione della tenda parasole. Deve, pertanto, “intendersi illegittimo  – ha concluso – il provvedimento gravato, nella parte in cui non riconosce la conformità urbanistica ed edilizia di un’opera che non necessità, per la sua installazione, neppure di un’autorizzazione espressa”.

La redazione giuridica

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