Tre baci sul collo a una minorenne: è violenza sessuale

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complicanze post intervento

Dare tre baci sul collo a una minorenne incontrata per caso in stazione, configura il reato di violenza sessuale, in quanto costituisce sicura invasione nella sfera sessuale altrui

La vicenda

15 maggio 2018, la Corte d’appello di Torino conferma l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di violenza sessuale a danno di minori, cui all’art. 609 bis, terzo comma, cod. pen., per aver baciato repentinamente sul collo una ragazzina quattordicenne incontrata in una stazione ferroviaria.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato.

Ma i giudici della Terza Sezione Penale (sentenza n. 36418/2019) non hanno accolto il ricorso; in particolar modo, hanno respinto il tentativo della difesa volto a minimizzare una condotta avente chiaramente natura sessuale, mascherandola con una diversa finalità.

Ed invero, a detta degli Ermellini, si trattava di un episodio inequivocabilmente a sfondo sessuale posto che l’imputato era un uomo maturo, di circa sessant’anni, che aveva incontrato per la prima volta casualmente la quattordicenne, con cui ave scambiato soltanto qualche parola .

La Corte di Cassazione ha, perciò, condiviso l’argomento offerto dalla corte di merito nella sentenza impugna, per cui “quand’anche il movente dell’imputato non fosse stato lascivo ciò non escluderebbe la conclusione sulla sicura invasione della sfera sessuale della quattordicenne, neppure minimamente disponibile a qualsivoglia tipo di intimità fisica con un attempato adulto che l’aveva importunata in stazione”.

Il bacio “indesiderato”

Il tema del bacio “indesiderato” è piuttosto ricorrente nelle pronunce della Suprema Corte. Non da ultimo, la Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 43553 del 2 ottobre 2018) ha ribadito che  “[…] la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente”. Hanno ribadito inoltre, che – oltre a condotte che possiedono un’evidente carica sessuale, vi sono atti la cui valutazione “sessuale” deve essere valutata caso per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore; ad esempio, non possono qualificarsi come sessuali i gesti d’affetto genitoriale, i baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto”.

Di conseguenza, “ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto”.

La redazione giuridica

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