Abbandono del tetto coniugale: automatico l’addebito della separazione?

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sanzione madre

L’abbandono del tetto coniugale non fa scattare immediatamente l’addebito della separazione. A stabilirlo sono stati i giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11162/2019

L’abbandono del tetto coniugale non è elemento di per sé sufficiente al fine di disporre l’addebito della separazione ma va opportunamente provata la sua incidenza causale sullo sviluppo o sulla determinazione della crisi di coppia.

La vicenda

Il Tribunale di Sassari, in qualità di giudice della separazione, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e respinto la richiesta di addebito avanzata dall’ex moglie, nei confronti dell’ex coniuge.

La donna aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado, insistendo sulla domanda di addebito in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dall’ex compagno e dell’abbandono del domicilio coniugale; tutte circostanze che –  a sua detta – avevano determinato la crisi irreversibile del matrimonio.

Ma anche in appello l’istanza veniva rigettata. Di qui il ricorso per Cassazione.

«La deduzione della infedeltà coniugale e l’abbandono del tetto coniugale richiedono una valutazione logica alla luce della interrelazione esistente fra i due comportamenti» – hanno chiarito i giudici della Suprema Corte.

«Ma in ogni caso, il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis«.

La giurisprudenza ritiene infatti, che non costituisca violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi sia definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio sia, perciò irreversibile.

Il principio è stato di recente, affermato dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 25966 del 15 dicembre 2016, ove si legge espressamente che “l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”.

Relativamente a questi profili il ricorso si mostrava completamente privo di autosufficienza ed equivocamente prospettato sia come omesso esame che come violazione dell’art. 112 c.p.c. 9; perciò, è stato rigettato senza statuizioni sulle spese processuali.

La redazione giuridica

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