L’INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell’interessato; vi è, tuttavia, concorso colposo del pensionando quando l’erroneità dei dati forniti dall’istituto sia riscontrabile sulla base dell’ordinaria diligenza
La vicenda
Dopo aver richiesto (nel gennaio 2009) all’Inps di conoscere la propria posizione contributiva e aver ricevuto comunicazione certificativa attestante l’esistenza di un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione di anzianità, il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni dal lavoro, ottenendo trattamento di quiescenza con decorrenza dal primo aprile 2010.
In seguito, l’esponente dichiarava di aver ricevuto una lettera raccomandata da parte dell’INPS, con la quale gli veniva comunicato che la pensione di anzianità era stata eliminata con decorrenza dal primo dicembre 2011, poiché i contributi relativi al periodo dal primo novembre 1967 al 31 marzo 1972, relativi ad attività di apprendista artigiano, erano risultati appartenere ad altra persona avente lo stesso cognome e la sua stessa data di nascita (nella specie, si trattava di contributi relativi al fratello gemello).
In data 17 novembre 2011 riceveva una ulteriore lettera raccomandata con la quale l’INPS gli chiedeva la restituzione della somma di Euro 53.013,50 corrisposta a titolo di pensione, indebitamente fruita, nell’arco di tempo compreso tra l’aprile 2010 e il novembre 2011.
Quindi, l’azione dinanzi al Tribunale di Bergamo al fine di ottenere il risarcimento dei danni a lui arrecati dall’errata comunicazione.
La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda attorea, condannando l’istituto al risarcimento del danno, determinandolo nei ratei di pensione che l’Inps assumeva indebitamente riscossi e nella retribuzione netta perduta, pari ad Euro 2800,00 al mese, abbattuta del 30% per 12 mesi, con decorrenza dall’eliminazione della pensione.
A sostegno della decisione la Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità dell’INPS e ritenuto pacifico l’errore commesso nell’estratto conto certificativo rilasciato al pensionato, riteneva che non sussistessero, nel caso di specie, elementi per escludere la responsabilità risarcitoria dell’INPS, non avendo l’ente fornito la dimostrazione dell’inevitabilità dell’errore ovvero della sua commissione per causa non imputabile ai propri uffici.
Ma, al tempo stesso, neppure escludeva il concorso colposo dell’appellato nella causazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, considerato che era suo onere cooperare al fine di evitare l’aggravamento della situazione e che, in ogni caso, egli ben avrebbe potuto sincerarsi della correttezza dei dati esposti nell’estratto certificativo, quantomeno riscontrandoli con il libretto di lavoro che gli era stato riconsegnato.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione da parte dell’Inps, cui ha resistito con controricorso l’originario attore.
Il ricorso per Cassazione
A fondamento del ricorso principale l’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., lamentando il fatto che la Corte territoriale avesse considerato il mancato esercizio dell’onere di cooperazione da parte del pensionando come circostanza rilevante ai soli fini della determinazione del danno risarcibile e non anche al fine di escludere la responsabilità contrattuale dell’istituto.
Ed invero, usando l’ordinaria diligenza il primo avrebbe potuto evitare il danno; dunque, non vi era alcun nesso causale tra l’inadempimento e il danno subito.
Ma il ricorso non è stato accolto.
I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 23114/2019) hanno ricordato che in più occasioni la Suprema Corte ha ribadito che l’INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell’interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro; responsabilità derivante dall’inadempimento dell’obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l’ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L’anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell’art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).
L’assicurato ha, tuttavia, l’obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l’evento produttivo di danno quando l’erroneità dei dati forniti dall’istituto sia riscontrabile sulla base dell’ordinaria diligenza, esercitabile nell’ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità.
Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l’evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto.
In tal senso – hanno aggiunto gli Ermellini – l’ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall’art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.
La decisione
Ad ogni modo, tale omesso intervento da parte del pensionando non è di per sé solo idoneo ad escludere la responsabilità dell’INPS, al contrario di quanto preteso col ricorso principale: ed invero, “la sussistenza di un obbligo di informazione dell’ente pubblico ed il legittimo affidamento dell’assicurato in ordine all’esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano l’applicazione del principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 1”.
In quest’ottica, dunque, correttamente la corte d’appello, pur avendo individuato l’esistenza di un comportamento colposamente inerte del pensionando nel controllo dei dati fornitigli evidentemente errati, non aveva escluso la responsabilità contrattuale dell’istituto.
La redazione giuridica
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