È competente il giudice ordinario per le controversie volte ad accertare l’illegittimità della pretesa restitutoria della pensione di reversibilità da parte della pubblica amministrazione

La vicenda

L’attore aveva agito in giudizio dinanzi al giudice lavoro del Tribunale di Bolzano al fine di ottenere l’annullamento della determinazione e della missiva con cui la provincia di Bolzano gli aveva richiesto il pagamento dell’importo di Euro 56.716,43, a titolo di indebita percezione della pensione di reversibilità corrisposta dall’Ente territoriale ai sensi della L.P. n. 4 del 1972, art. 48 (tale norma fu poi abrogata dalla L.P. n. 6 del 2015).

L’adito Tribunale declinò la propria giurisdizione, per cui l’attore riassunse il procedimento innanzi alla Sezione Giurisdizionale di Bolzano della Corte dei Conti, in composizione monocratica.

Ebbene, con l’ordinanza n. 6/2018 il giudice amministrativo ha sollevato conflitto di giurisdizione, dopo aver rilevato che la controversia in esame atteneva ad una forma di previdenza c.d. aziendale, non riconducibile nell’ambito della materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile.

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con l’ordinanza n. 21741/2019.

In primo luogo è stato evidenziato che la controversia riguardava una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale, in cui gli emolumenti pretesi in restituzione non assolvevano ad una funzione assistenziale e la pensione, che sarebbe spettata al de cuius all’atto del decesso, rilevava esclusivamente come parametro per la quantificazione del suddetto trattamento integrativo (integrazione della pensione di reversibilità rapportata al 60% del trattamento pensionistico).

Si trattava, dunque, di questione non riconducibile nell’alveo della materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile, così come chiaramente delineata dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti).

Peraltro, sul punto, già in passato la Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un., sentenza n. 21586 del 19.10.2011) ha avuto occasione di affermare che: “È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda, avanzata dall’INPDAP nei confronti di un dipendente pubblico in pensione, di ripetizione dei ratei dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita, la cui percezione è derivata dalle erogazioni effettuate da un Fondo di previdenza interno (e, dunque, di corresponsione dovuta dall’ente pubblico datore di lavoro), trattandosi di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego; ne consegue l’attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (e, prima, dell’omologo D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 7), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998″ (in senso conf. v. Sez. U., ord. n. 22381 del 27.10.2011, nonché Sez. Lav., sent. n. 12462 dell’8.6.2011)”.

La decisione

Nel caso in esame, la pretesa restitutoria era stata avanzata dall’Ente locale in data successiva al 30.6.1998, per cui non potevano aversi dubbi sulla sussistenza, anche ratione temporis, della giurisdizione del giudice ordinario.

Sempre le Sezioni Unite (Sez. U., sent. n. 24668 del 24.11.2009) hanno affermato che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente nei confronti dell’ente datore di lavoro (nella specie, nei confronti del Ministero della Giustizia) diretta ad accertare l’illegittimità della pretesa restitutoria dell’Amministrazione, ove la richiesta dell’ente medesimo sia successiva al 30 giugno 1998”.

La redazione giuridica

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