Ricovero di cani: il box non richiede alcun titolo autorizzativo

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box ricovero cani

La recinzione metallica che costituisce il box per il ricovero di cani non è qualificabile come costruzione e pertanto non richiede alcun titolo autorizzativo o licenza edilizia

La vicenda

Un’associazione di volontariato per la protezione degli animali aveva proposto ricorso al TAR Campania contro il provvedimento di sospensione dei lavori e l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi spedito a fronte della realizzazione di un canile (box) in un’area agricola, realizzato per il ricovero di cani randagi, privo di titolo autorizzativo e privo di autorizzazione paesaggistica.

Secondo il ricorrente tali opere edilizie non erano rilevanti in termini di superficie e volumi, in quanto finalizzate ai soccorsi ed all’assistenza di cani randagi; negava, inoltre, che nello specifico si trattasse di un box in legno, essendo delle semplici recinzioni metalliche senza alcun ingombro, di colore neutro che circoscrivevano una superficie di terreno tra pali di castagno infissi in terra, coperti con lamiere di colore neutro ad un’altezza di circa 2,20 m e ricoperti da vegetazione rampicante per riparare i cani dalla calura estiva.

Trattandosi, dunque, di opere precarie prive di impatto paesaggistico e facilmente rimovibili, non avrebbero dovuto essere oggetto della disposta misura sanzionatoria.

L’adito TAR della Regione Campania ha in primo luogo esaminato la consistenza e le caratteristiche delle opere contestate, per valutare la loro rilevanza ai fini urbanistici e paesistico – ambientali.

Ebbene dalla documentazione prodotta in atti era emerso che si trattasse – come sostenuto dall’associazione – di recinzioni metalliche, non propriamente di ‘box/costruzioni’ in legno, atteso che non sviluppavano alcuna volumetria e non determinavano un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in senso proprio, anche in considerazione della loro funzione, tanto da potersi definire come entità precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico, e volumetrico”.

Corroborava tale configurazione la mancanza di una sostanziale modifica del suolo, atteso che, secondo le attestazioni della perizia di parte, il piano di campagna non risultava alterato da pavimentazioni rigide o impermeabili, risultando per l’intera area costituito da terreno vegetale.

Recinzione o costruzione?

In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che una recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo (Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 1989, n. 1396; Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 novembre 2014, n. 1764).

Ed ancora: “La recinzione metallica (nella specie: di alcuni box per il ricovero dei cani) non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura. Essa non soggiace, pertanto, alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all’interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria” (Cfr. Cass. Civile sentenza n. 5956/1996 e Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione 3, Sentenza 14 novembre 2012, n. 1881).

Insomma per i giudici del TAR Campania (n. 4/2020), la sanzione demolitoria inflitta dall’amministrazione comunale non era sorretta da motivazione idonea che ne giustificasse la adeguatezza e proporzionalità rispetto alla precarietà, ed assenza di volumetria edilizia, urbanisticamente rilevante in relazione alle caratteristiche costruttive .

La destinazione agricola dell’area

Né poteva ritenersi a priori la incompatibilità delle opere con la destinazione urbanistica di zona, nella specie agricola.

Invero, “la destinazione agricola di una zona comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l’istallazione di opere quali nella specie, un ricovero e/o rifugio per cani randagi, per il quale venga ubicato in aperta campagna e, quindi, in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda apposite localizzazioni” (Cfr. Tar Napoli, Sez. II, 9 novembre 2006/ 21 novembre 2006, n. 10065).

La destinazione a zona agricola di un’area – si è anche detto – non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo all’installazione di opere che non riguardino tale tipologia edilizia e che, per contro, siano incompatibili con zone abitate e da realizzare necessariamente in aperta campagna (TAR Campania – Napoli, Sezione III Sentenza 13 aprile 2011, n. 2135).

Conclusivamente, non avendo l’amministrazione intimata adeguatamente valutato l’entità e la tipologia dell’abuso contestato, l’atto impugnato è stato annullato.

La redazione giuridica

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