Accolto il ricorso contro la confisca del veicolo proposto da un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente

Un mese e 10 giorni di arresto (con pena sospesa), confisca del veicolo e sospensione della patente per un anno. Questo il verdetto emesso in sede di merito nei confronti di un automobilista finito a giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante della provocazione dell’incidente e dell’ora notturna.

L’uomo aveva impugnato la pronuncia lamentando l’illegittimità delle sanzioni amministrative in considerazione del tasso alcolemico accertato, inferiore a 1,5 g/l.

La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’annullamento della sentenza nella parte relativa alla confisca del veicolo, da sostituire con il fermo amministrativo per 180 giorni.

I Giudici Ermellini, nella sentenza n. 274/2020, hanno chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni, da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Con riferimento a quest’ultima, dunque, nel caso in esame la statuizione dei giudici di merito risultava, quindi, legittima ed incensurabile.

Al contrario, la confisca del veicolo è illegittima, essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,4 g/l e dunque inferiore al limite per il quale la normativa contempla tale sanzione accessoria.

Invero – specifica la Suprema Corte – “nel caso in cui il conducente postosi alla guida in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, è prevista la confisca obbligatoria del veicolo soltanto ove risulti accertato un tasso alcolemico superiore a g/I 1,5”. Laddove il predetto tasso risulti inferiore, può essere disposto unicamente il fermo amministrativo.

Gli Ermellini ricordano poi che, in base al codice della strada, “quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili”.

Le redazione giuridica

Leggi anche:

PRELIEVO EMATICO DOPO INCIDENTE, NESSUN AVVISO SE PER FINALITÀ CURATIVE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui