In caso di caduta su strada pubblica, a piedi o in bici, causata dalle cattive condizioni del manto stradale, si può presentare una formale richiesta di risarcimento laddove il bene non sia stato adeguatamente “custodito”
Quesito 1: Pochi giorni fa, a causa di una caduta su strada pubblica in bicicletta dovuta ad una buca, ho riportato lesioni sul corpo e ho un occhio viola. La bici è distrutta e io sono vivo per miracolo. Per fare denuncia al Comune come devo fare?
Quesito 2: Sono caduto per un dosso stradale. Posso chiedere un risarcimento al Comune?
Risposta: Il proprietario della strada (Comune, Provincia o Regione) è responsabile per i danni arrecati agli utenti ai sensi dell’art. 2051 del codice civile
Tale responsabilità è di tipo oggettivo e si configura nel caso in cui il bene non sia stato adeguatamente “custodito”. Nello specifico il proprietario della strada è obbligato a tenere una corretta manutenzione.
Nel caso in cui si verifichi un sinistro causato non accidentalmente (scivolata, suolo bagnato, ecc.) ma da mancata o cattiva manutenzione bisogna risarcire i danni all’utente.
In tutto ciò bisogna anche considerare la condotta dell’utente della strada (condotta prudente, conoscenza del luogo, orario del sinistro ecc.) in quanto vi potrebbe essere una “diminuzione” della responsabilità per avere concorso al verificarsi dello stesso.
Per essere maggiormente precisa occorrerebbe avere i dettagli dell’accaduto.
Ad ogni modo, non si deve fare una “denuncia” ma una formale richiesta di risarcimento del danno.
Avv. Emanuela Foligno
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