Non necessita dell’avviso di farsi assistere da un difensore il prelievo ematico effettuato su persona coinvolta in un sinistro stradale nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona
In sede di merito era stato giudicato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e condannato alla pena di un anno e di arresto. Gli era stata comminata, inoltre, un’ammenda di 3600 euro, con la statuizione della sospensione della patente di guida per sei mesi. Nel ricorrere per cassazione l’imputato aveva dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 186 Cod. str. e 114 disp. att. cod. proc. pen. A suo dire, infatti, la Corte di Appello aveva rigettato il motivo di appello con il quale si censurava la decisione del giudice di primo grado a riguardo della eccepita nullità derivante fal fatto che i carabinieri avessero omesso, prima di sottoporlo al prelievo ematico eseguito dai medici dell’ospedale, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 46219/2019 ha ritenuto di respingere il ricorso in quanto infondato.
I Giudici Ermellini hanno chiarito che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo il quale gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il tutto a condizione che “l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato”
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la Corte di Appello e il Giudice di primo grado avevano chiaramente ritenuto decisivo che fosse stato instaurato un protocollo terapeutico, in conseguenza del coinvolgimento dell’imputato in un incidente stradale dal quale gli era derivata una compromissione dello stato di salute.
Ciò rendeva l’accertamento, indicato come ‘misurazione del tasso alcolemico’, funzionale alla finalità curativa e attribuiva alla richiesta dei carabinieri “rilievo esclusivamente marginale”.
D’altro canto risulta in atti che la richiesta inoltrata dai Carabinieri alla Direzione sanitaria dell’Asl richiedeva espressamente di comunicare all’interessato, prima dell’esecuzione degli accertamenti, la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Avviso che peraltro risultava effettuato.
Deve ritenersi quindi – conclude la Suprema Corte – che nell’occasione concreta il protocollo sanitario ha dato corso autonomamente agli accertamenti ematici comprensivi, in relazione alle obiettive condizioni cliniche dell’imputato, anche alle analisi del tasso alcolemico, ma che in ogni caso si è proceduto al previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Ne deriva la piena utilizzabilità dell’esito dell’accertamento.
La redazione giuridica
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