Disturbo della quiete pubblica: l’unicità dell’episodio contestato rende necessaria l’autonoma valutazione sull’applicabilità della speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 c.p.

La vicenda

Il Tribunale di Roma aveva condannato per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. il gestore di una manifestazione pubblica allestita all’interno di un parco cittadino, per aver disturbato con emissioni sonore ad altissimo volume, provenienti dagli spettacoli in corso, il riposo e le attività dei residenti nella zona e l’aveva, perciò, condannato alla pena di 266,67 euro di ammenda, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’omessa pronuncia del giudice dell’appello sull’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen., ritualmente richiesta al momento della precisazione delle conclusioni e giustificata dall’unicità dell’episodio criminoso e dalla condizione di incensuratezza, accertata con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

I giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36317/2019) hanno accolto il ricorso perché fondato.

Malgrado l’esplicita richiesta avanzata dalla difesa all’udienza di discussione, nessuna pronuncia risultava essere stata resa in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., né l’istanza poteva intendersi implicitamente disattesa dato che il tenore complessivo della motivazione e la scelta della pena pecuniaria prevista, in via alternativa a quella detentiva, non consentivano di escludere la marginale offensività della condotta.

La Cassazione ha perciò disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito che dovrà valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità che, “proprio perché non costituisce elemento costitutivo del reato, e come tale in grado di condizionarne il perfezionamento già sussistente in termini di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, impone una specifica autonoma statuizione”.

La redazione giuridica

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