È nulla la delibera condominiale che incide sul diritto del proprietario dell’ultimo piano di godere dell’installazione di un ascensore. L’impugnazione, pertanto, non è soggetta ad alcun termine di decadenza
La vicenda
Contro la decisione della Corte d’appello di Brescia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande di declaratoria di nullità o di invalidità delle delibere condominiali per l’installazione di un ascensore nel vano scale, l’originario opponente ha proposto ricorso per Cassazione.
Il costo per la realizzazione del suddetto impianto sarebbe stato di 42.000 euro; le ragioni dell’intervento sarebbero state, invece, la comodità e l’incremento del valore dell’immobile, nonché l’opportunità di eliminare ostacoli ad eventuali portatori di handicap. Ma la delibera condominiale non prevedeva la possibilità che l’ascensore raggiungesse l’ultimo piano nel quale erano ubicati i suoi due appartamenti.
Ebbene, la corte d’appello di Brescia, richiamata la distinzione tra delibere nulle ed annullabili, aveva disatteso la decisione del primo giudice, dapprima ritenendo che il diritto all’utilizzo dell’ascensore non fosse annoverabile tra i diritti individuali inviolabili e, in secondo luogo, dichiarando la decadenza del ricorrente per non aver rispettato il termine di trenta giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.
In altre parole, la corte di merito aveva da un lato affermato la carenza di interesse alla impugnativa e dall’altro la decadenza, senza tuttavia fare alcun riferimento alla lamentata esclusione del diritto all’utilizzo dell’ascensore all’ultimo piano dell’edificio.
La decisione
Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 4806/2005) sono nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell’assemblea incidenti su diritti inviolabili o sulla proprietà esclusiva di un condomino, mentre sono annullabili quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, quelle affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e/o informazione dell’assemblea e, infine, quelle affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione.
In questo senso, i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione hanno chiarito che “le delibere [che] incidono sul diritto del singolo (proprietario dell’ultimo piano) rispetto all’utilizzo di un bene comune (ascensore) sono nulle, perché gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva e pertanto, non sono soggette ad alcun termine di decadenza”.
La redazione giuridica
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