Responsabilità del Comune proprietario dell’immobile per il crollo dei cornicioni

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Significativi approfondimenti della Cassazione sulla polizza di Responsabilità civile verso terzi ed evento futuro e incerto denominato sinistro (Cassazione Civile, sez. III, 01/02/2024, n.3051).
Il Condominio dell’edificio chiedeva la condanna del Comune di Genova al risarcimento dei danni (anche a titolo di spese sostenute per opere provvisionali anticipate con animo di rivalsa) cagionati al fabbricato dal crollo dei cornicioni marcapiano ascritto allo stillicidio proveniente da un degradato e malcurato canale di gronda della copertura a volta della galleria Mazzini, di proprietà comunale.

Il Comune chiamava in manleva le due Compagnie assicuratrici per la responsabilità civile con cui aveva nel corso del tempo stipulato contratti di garanzia: la AIG Europe Spa e la QBE Insurance Europe Limited.

Il Tribunale di Genova condannava il Comune a risarcire al condominio il danno, quantificato nella misura di 42.935 euro e respingeva le domande di garanzia e manleva formulate nei confronti di entrambi i terzi chiamati. La Corte d’Appello conferma il primo grado.

Il ricorso in Cassazione

Ricorre per Cassazione il Comune, affidandosi a tre motivi.

Per quanto qui di interesse, con la prima censura viene dedotta violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge (artt. 1321,1322,1370,1371,1372,1375,1917,2043 e 2051 c.c.), e il Comune critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’operatività, al momento di verificazione del sinistro, della garanzia prestata dalla QBE, rigettando la domanda di manleva.

Il ricorrente imputa al Giudice territoriale di avere confuso l’evento corrispondente al rischio assicurato (ovvero il crollo dei cornicioni marcapiano del fabbricato condominiale) con la causa dell’evento stesso (ovvero lo stillicidio dal canale di gronda della galleria comunale), erroneamente ancorando l’operatività della polizza all’epoca di insorgenza della causa dell’evento, non alla data di questo.

La censura è corretta.

La Corte di Appello così ha motivato: “Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi il rischio assicurato deve essere rappresentato da un evento futuro ed incerto. Quel che ha da essere futuro – rispetto alla stipula del contratto – non è il prodursi del danno, ma l’avverarsi della causa di esso. Non è mai consentita – infatti – l’assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l’evento – e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale – si sia verificato dopo la stipula del contratto”: sulla base di tale premessa, esclude l’operatività della garanzia prestata dalla QBE (assicurazione vigente al momento del crollo dei cornicioni) per “l’impossibilità di determinare il momento preciso nel quale il difetto di manutenzione della gronda, lungamente protratto nel tempo, si sarebbe tramutato in una causa concreta”.

Tale ragionamento è errato e confonde numerosi concetti. Esso, invero, potrebbe plausibilmente essere riferito all’assicurazione per danni a cose, non già a quella della responsabilità civile verso terzi, che è tipica assicurazione di patrimoni.

Il contratto di assicurazione

Nel contratto di assicurazione, con il termine “rischio” si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all’integrità fisica di una persona. L’evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile; futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento già avvenuto in concreta realtà a quell’epoca.

Pacifici questi significati, è rimessa alla autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale, o dal punto di vista temporale o spaziale. Cosa diversa “dall’evento oggetto di rischio” è la “causa dello stesso”, ovvero la ragione che ha scatenato il fatto dannoso, a quest’ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione.

La polizza assicurativa intercorsa tra il Comune e la QBE i “danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione (…) alla qualità di proprietario (…) o detentore a qualsiasi titolo”, ovvero comprendeva “la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso e conduzione dei fabbricati”.

Quindi, ciò che era garantito era la produzione di un pregiudizio a soggetti terzi causalmente derivante da beni immobili nella titolarità del Comune.

Ha errato il Giudice territoriale nell’assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull’operatività della polizza in parola all’epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l’omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell’edificio condominiale), quest’ultimo pacificamente accaduto dopo la stipula (e in corso di validità) del contratto di assicurazione tra Comune e QBE.

La decisione viene cassata sul punto.

Avv. Emanuela Foligno

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