Responsabilità del Pediatra per omicidio colposo della neonata: omessa effettuazione di visita medica. (Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44090 depositata il  29/11/2021)

Responsabilità del Pediatra per omicidio colposo della neonata: alla Cassazione il giudizio sulla efficienza causale.

La Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale che affermava la responsabilità del Pediatra per il reato di omicidio colposo commesso ai danni della neonata.

Veniva contestato all’imputato di avere, in qualità di medico specialista in pediatria, cagionato il decesso della neonata, da lui avuta in cura, in quanto a fronte di riferiti sintomi di difficoltà respiratoria presentati dalla neonata, ometteva di effettuare una visita medica ovvero una consultazione telefonica e, comunque, di porre indicazione per un eventuale ricovero al Pronto soccorso, limitandosi ad una prescrizione telefonica (via SMS), e il giorno successivo, a fronte di un peggioramento della sintomatologia, ometteva di dare indicazione per un tempestivo ricovero ospedaliero. Ricovero che avveniva solo sette ore dopo a seguito di un ormai irreversibile aggravamento delle condizioni cliniche della paziente che decedeva per failure polmonare e cardiaco in grave disaerazione polmonare consecutiva alla gravissima chetoacidosi diabetica ed alle conseguenze di essa sul microcircolo polmonare.

Il Pediatra ricorre in Cassazione.

Lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata e l’evento morte e deduce che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto necessario espletare una nuova perizia medica volta a colmare le lacune in tema di accertamento del nesso causale, ne avrebbe poi disatteso gli esiti, omettendo di motivare in merito all’individuazione del comportamento alternativo lecito e dell’inferenza dell’omissione rispetto all’evento.

Inoltre, deduce come assente la motivazione inerente l’efficienza causale sul decesso della bambina.

Secondo il Pediatra, lo scompenso metabolico della bambina era irreversibile, la Corte sarebbe erroneamente pervenuta a un giudizio di responsabilità omissiva nonostante i periti si fossero espressi solo in termini di “probabilità” che i sintomi, segnalati dai genitori via sms rappresentassero manifestazioni dell’iniziale scompenso metabolico.

La Corte, in secondo luogo, avrebbe omesso di motivare in ordine all’effetto salvifico di tale omessa indicazione di ricovero nonostante i periti avessero evidenziato la difficoltà di individuare un nesso causale tra la responsabilità del Pediatra imputato e l’evento mortale, ed avessero posto sullo stesso piano probabilistico sia l’eventualità che in presenza di diagnosi anticipata la malattia avesse un decorso sfavorevole, a prognosi infausta, in considerazione della rapida evoluzione finale, sia che la maggiore tempestività della diagnosi, e l’appropriato intervento, potessero prevenire l’esito infausto. Conclusivamente, la pronuncia impugnata avrebbe disatteso il canone motivazionale dell’oltre ogni ragionevole dubbio quanto alla ricostruzione del nesso causale per giungere immotivatamente al giudizio di responsabilità dell’imputato.

Preliminarmente la Suprema Corte rileva d’Ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato. Si procede, quindi, a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Nel caso di specie, in presenza della condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dal primo giudice e confermata dalla Corte d’Appello di Catania in favore delle parti civili costituite, vengono esaminate tutte le doglianze difensive, onde provvedere alla verifica della fondatezza delle statuizioni civili determinate a carico dell’imputato.

Viene ritenuta fondata, con effetto assorbente, la doglianza con la quale il Pediatra lamenta vizio di motivazione circa la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omesso ricovero della vittima e il decesso, con riferimento al giudizio controfattuale che conduceva alla declaratoria di responsabilità del Pediatra.

Gli Ermellini ribadiscono che nei reati colposi omissivi impropri, e dunque anche nel campo della colpa medica professionale, sotto il profilo della omessa diagnosi, l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, deve essere effettuato non sulla base di coefficienti statistici, ma alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto.

Ciò posto, viene analizzato se i Giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull’efficienza causale delle condotte omesse dall’imputato, e accertate come colpose ai fini della declaratoria di responsabilità del Pediatra.

La CTU ha evidenziatoche “non vi è dubbio che se si fosse disposto il ricovero presso idonea struttura ospedaliera, con accertamenti clinici idonei ad individuare la malattia in corso e, di conseguenza, si fosse intervenuti con una efficace terapia farmacologica di contrasto, si sarebbe certamente rallentato significativamente il decorso della malattia, colposamente non diagnosticata, ed il decesso della paziente non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva”.

Tale motivazione non viene ritenuta adeguata perché non spiega sulla base di quali presupposti sarebbe possibile ritenere che, qualora il Pediatra avesse posto in essere la condotta omessa, l’evento si sarebbe potuto evitare al di là di ogni ragionevole dubbio.

La decisione impugnata, pertanto, si presenta carente e contraddittoria proprio in relazione al profilo relativo all’effetto salvifico della condotta omessa, ovvero dell’invio della neonata in Pronto soccorso.

Mentre infatti è affermato con certezza, sulla scorta delle risultanze della perizia espletata nel corso del giudizio di appello, che il quadro clinico era già compromesso, sicché il ricovero a tal punto avrebbe avuto solo poche probabilità di prevenire l’exitus, atteso il rapidissimo evolversi dello scompenso metabolico, non risultano chiarite le ragioni per le quali, senza residui dubbi, l’anticipazione del ricovero avrebbe impedito con elevato grado di probabilità logica l’esito infausto della malattia.

Anche la CTU sul punto si presenta incerta e si esprime in termini di mera ipotesi,  affermando, quanto all’accertamento del nesso causale che “non è possibile rispondere con certezza al quesito di come avrebbe potuto essere modificato il decorso e prevenuto l’esito infausto, e di quanto tempo sarebbe stato necessario anticipare la diagnosi per ottenere tale risultato. Si possono infatti ipotizzare sia l’eventualità che, anche in presenza di diagnosi anticipata, comunque la malattia avrebbe avuto un decorso sfavorevole a prognosi infausta, sia che la maggiore tempestività della diagnosi e l’appropriato intervento, avrebbero potuto prevenire l’evoluzione verso lo scompenso metabolico con probabilità di successo” (pag. 17) e concludendo, poi nel senso per cui “non è possibile stabilire quanto tale atteggiamento omissivo, che ha portato al ritardo della diagnosi e del trattamento, possa essere messo in relazione causale con l’esito infausto della piccola. Si può solo ipotizzare che, verosimilmente, l’anticipazione dell’invio al p.s. nella mattinata avrebbe avuto poche probabilità di prevenire il successivo grave scompenso metabolico, e che solo una significativa anticipazione, almeno al giorno precedente, del ricovero avrebbe consentito il raggiungimento della stabilizzazione dei sintomi del diabete ed il conseguente miglioramento della prognosi quoad vitam, quanto meno nel breve periodo”.

Si impone, per tali ragioni, l’annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.

La Corte d’Appello investita, dovrà chiarire e accertare quali siano i presupposti per ritenere sussistente la responsabilità del Pediatra.

Avv. Emanuela Foligno

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