Una sentenza del Tribunale di Palermo ha fornito specifiche riguardo al rapporto tra responsabilità medica e omessi controlli clinico-strumentali

Una sentenza del Tribunale di Palermo, la numero 3612 del 5 luglio 2017, si è espressa in merito al rapporto tra responsabilità medica e omessi controlli clinico-strumentali.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, una donna era stata ricoverata per il suo secondo parto cesareo, ma purtroppo non ha ricevuto adeguati monitoraggi dal personale sanitario.
Il legame tra responsabilità medica e omessi controlli è, in questa circostanza, particolarmente dirimente, in quanto l’assenza di determinati monitoraggi avrebbe evitato o almeno consentito di sospettare l’insorgenza di un insulto ipossico ischemico perinatale ed effettuare un rapido intervento di taglio cesareo.
La donna è stata ricoverata nella struttura sanitaria due giorni prima dell’evento lesivo. Nel carteggio della causa, le sue condizioni sono state definite normali e la stessa paziente viene dichiarata “in buona salute”.
L’analisi della cartella clinica, però, ha rivelato molte lacune, come ad esempio l’assenza dei tre tracciati e le tre visite di controllo nel lasso di tempo intercorrente tra il ricovero e il parto.
Ciononostante, questi controlli sono previsti dal protocollo che si adotta in questi casi. In seguito il parto è avvenuto con taglio cesareo ma in condizioni di emergenza e il bambino nasce in assenza di battito.
Le condizioni del bambino si dimostrano da subito coerenti con la diagnosi di esiti di sofferenza anosso-ischemica perinatale, con tutta una serie di conseguenze gravi e irreversibili.
Il Tribunale di Palermo, tuttavia, non ha dato peso al fatto che la cartella clinica fosse lacunosa. Secondo i magistrati, infatti, tale elemento non può trasformarsi in un ostacolo per il paziente sul piano della prova del danno, in quanto egli può ricorrere anche a presunzioni se è chiaro che la prova diretta sia impossibile per causa della condotta della controparte.
Il risarcimento è stato fissato dal Tribunale in 1,9 milioni compresi gli interessi legali per il danno.
Ma non è tutto, perché in merito al danno patrimoniale futuro da perdita totale della capacità lavorativa, e tenendo conto dell’evidente assenza di reddito del danneggiato, si utilizza il criterio previsto dall’art. 2057 c.c. per la costituzione di una rendita vitalizia, con decorrenza dal 18° anno di età del minore.
Ne consegue che la Asl non ha dimostrato, nel corso del procedimento, di aver adempiuto alla propria prestazione con corretta vigilanza e con monitoraggio della paziente, ne di aver eseguito il taglio cesareo con tempestività viste le condizioni di insorta sofferenza.
Risulta quindi evidente, nel caso di specie, il nesso tra responsabilità medico e omessi controlli clinico-strumentali che, se invece fossero stati effettuati, avrebbero probabilmente scongiurato l’evento lesivo.
 
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