Non incorre in alcun vizio il giudice che, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, condanna l’opponente al pagamento della minor somma contenuta nella domanda originaria, già provata
Il principio di diritto
«Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione» (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660).
Tale principio di carattere generale è applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che lo schema processuale che si attua in quella sede non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, mantenendo il creditore la veste di attore sostanziale e l’opponente quella di convenuto.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
La vicenda
Nel caso di specie, la Banca aveva proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Bologna che una volta revocato il decreto ingiuntivo, aveva omesso di condannare la controparte alla minor somma indicata nella prima fideiussione – prima del suo ampliamento ritenuto invalido per incapacità di intendere e di volere del disponente -, “senza considerare che nell’originaria domanda di pagamento dell’intero importo era contenuta anche quella per una minor somma”.
La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 31664/2019) ha accolto il motivo affermando che “non ricorre il vizio di extrapetizione e, dunque, la violazione del principio contenuto nell’art. 112 c.p.c., quando il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo revochi il provvedimento monitorio ed emetta un sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione (o dell’appello dell’opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore”.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, per non aver accordato la somma in una misura più contenuta di quella inizialmente richiesta, incorrendo in tal modo nel vizio di omessa pronuncia.
La redazione giuridica
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