L’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato

La vicenda

Lo ha ribadito la Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 21706/2019) nell’ambito di un procedimento originato dall’opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale l’attuale ricorrente aveva chiesto al giudice di pace di Torre Annunziata di accertare la declaratoria di improponibilità della domanda, per l’esistenza di una clausola compromissoria in un contratto di appalto, ovvero di accertare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento richiesto, a titolo di quota lavori sui locali, da una società immobiliare.

In caso di accoglimento della domanda aveva altresì, domandato la condanna di quest’ultima al pagamento delle somme pretese, previa autorizzazione alla sua chiamata in causa.

Il Giudice di pace dopo aver affermato la propria competenza, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. Nessuna pronuncia venne resa sulla istanza di chiamata in causa della società immobiliare.

L’opponente propose, allora, appello dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che accolse il gravame, e dichiarò la nullità della sentenza del Giudice di pace, a cui rimise gli atti.

Ad avviso del Tribunale, il Giudice di pace aveva “inspiegabilmente” omesso di pronunciare sulla istanza dell’opponente di chiamata in causa del terzo, che aveva assunto “la veste di litisconsorte necessario”.

Ebbene, la mancata instaurazione di un valido contraddittorio aveva indotto il giudice dell’appello a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.

Ma l’assunto non ha convinto i giudici della Suprema Corte che hanno cassato la decisione impugnata per le seguenti ragioni.

Secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, l’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (nella specie, altresì nell’opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato.

Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.

Ne consegue che, sebbene il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, in ogni caso l’opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l’ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez. 1, 29/10/2015, n. 22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610).

L’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo

Peraltro, l’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c., ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Sez. U, 23/02/2010, n. 4309; Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362).

Il provvedimento del giudice che autorizzi, o rifiuti di autorizzare, la chiamata in causa di un terzo, ai sensi dell’art. 269 c.p.c. non ha quindi natura decisoria – ha chiarito il Supremo Collegio -, sicché non può formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione ed è insuscettibile di passare in cosa giudicata (Cass. Sez. 3, 20/12/2005, n. 28227; Cass. Sez. 2, 26/04/2005, n. 8688; Cass., Sez. L, 15/01/1987, n. 281).

Da ciò discende evidentemente che, “ove sia stata chiesta l’autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo (peraltro, come avvenuto singolarmente nella specie, in subordine e per il sol caso di accoglimento della domanda avversa nei confronti dell’istante), senza che il giudice abbia neppure provveduto in merito, non può dirsi affatto, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, che il terzo, per effetto automatico della proposizione dell’istanza di autorizzazione alla chiamata, e prima ancora di essere citato o di aver depositato una comparsa di intervento, abbia assunto la qualità di parte nel processo e dunque, legata da un nesso di litisconsorzio necessario processuale con i soggetti originari della lite”, dunque non vi è alcun obbligo per il giudice d’appello di rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

La redazione giuridica

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