Contratti a termine: necessario indicare le ragioni giustificative

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Nelle complesse realtà aziendali l’apposizione del termine nei contratti deve considerarsi legittima se integrata da elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, anche se non identificati nominativamente

La vicenda

La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra un assistente di volo e una nota compagnia aerea, per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia.

La Corte di appello, pur facendo menzione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle realtà aziendali vaste e complesse, come quella in esame, non è richiesta, per la legittimità del termine, l’indicazione del nome del sostituito e della causale dell’assenza, aveva tuttavia, ritenuto che la datrice di lavoro non avesse assolto il proprio onere probatorio in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni sostitutive indicate nel contratto e del nesso causale fra tali ragioni e l’assunzione a termine della lavoratrice.

Nella specie, aveva ritenuto non sufficienti l’elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualifica di assistenti di volo, con l’indicazione mese per mese del numero di giornate di assenza per malattia di ciascuno, nè l’elenco delle altre (sette) risorse assunte nello stesso periodo con identica causale, “posto che le circostanze desumibili da tale documentazione non consentivano di accertare se e quando la lavoratrice avesse effettivamente operato in sostituzione dei colleghi assenti e, in particolare, se avesse effettivamente lavorato nelle loro tratte”.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la compagnia aerea.

A tal fine i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 21672/2019) hanno citato un recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 1577/2010) – già menzionato dalla corte meneghina, che ha affermato il seguente principio di diritto “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto”.

Pertanto, “nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (conformi, fra le molte: n. 1576/2010; n. 23119/2010; n. 10068/2013).

Ebbene, la corte d’appello pur facendo menzione di tale pronuncia se ne era di fatto discostata.

Perciò, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

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