La nomina del difensore d’ufficio chiamato ad udienza già avviata, non è incompatibile con l’attività di “esame e studio” del caso, con conseguente diritto al compenso

La vicenda

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda presentata da un avvocato volta ad ottenere la condanna del cliente convenuto in giudizio, al pagamento della somma di 11.316,30 oltre accessori, quali compensi professionali per l’attività svolta come difensore d’ufficio in procedimento penale.

In accoglimento del gravame presentato dal convenuto tale somma era stata poi ridotta a 3.160,64 euro oltre spese forfettarie e altri accessori.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato, lamentando l’errata statuizione della Corte d’appello di Napoli in ordine alla spettanza dei compensi per la voce “esame e studio” del caso.

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 20669/2019, in commento.

Ebbene, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso rilevando come la corte d’appello, avesse erroneamente distinto, ai fini della spettanza dell’onorario per “esame e studio”, tra la posizione del difensore d’ufficio nel processo penale nominato ab origine ex art. 97 c.p.p., comma 1, e quella del difensore d’ufficio nominato ex. art. 97, comma 4, del medesimo codice.

In tale ultimo caso – secondo i giudici di merito – poiche’ l’incarico sorge “all’istante”, dovendo il giudice penale, constatata l’assenza di difensore di fiducia o d’ufficio ex art. 97 comma 1, nominare un difensore tra quelli immediatamente disponibili e reperibili, dovrebbe presumersi che l’incarico abbia inizio a udienza già iniziata, in maniera non compatibile con l’attività di “esame e studio”.

Tale impostazione non è stata condivisa dai giudici della Suprema Corte.

Ed invero, il  D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (n. 2 della tabella ) precisa che “l’onorario è dovuto… prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale” (sottolineatura aggiunta).

Se dunque, è vero che la spettanza dell’onorario si correla ad attività svolta “prima” della (effettiva) partecipazione all’udienza, è evidente come con esso si intenda retribuire l’attività che qualsiasi difensore – anche quello nominato in udienza nella quale l’imputato o l’indagato si venga a trovare, per qualsiasi ragione, sprovvisto di difensore già nominato di fiducia o d’ufficio – deve necessariamente svolgere, seppur in tempi ristretti compatibili con la prosecuzione dell’udienza in cui la nomina avviene.

In vero, si tratta di una attività finalizzata a rendersi conto dei fatti di causa e dei loro profili giuridici, con l’obiettivo di consentire l’esercizio da parte del prevenuto, a mezzo del nuovo patrono, del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

In tal senso, come la prassi processuale ampiamente attesta, anche il breve soprassedersi da ulteriori attività processuali per consentire l’esame degli atti, eventualmente in collaborazione con il cancelliere e, se del caso, con il pubblico ministero, nonché un colloquio con l’imputato o indagato, permette lo svolgimento da parte dell’avvocato dell’attività di “esame e studio”, senza che sia necessario l’ottenimento di formali termini a difesa o con l’ottenimento di termini ad horas, in entrambi i casi nell’interesse della ragionevole durata del processo.

Trattandosi di attività che prescinde dalle modalità di svolgimento (che si pongono come un posterius) dell’udienza, la giurisprudenza penale coerentemente, ha affermato che l’onorario per “esame e studio” ratione temporis rilevante, compete anche per le udienze di mero rinvio, escludendosi invece, che la partecipazione a udienze di mero rinvio rientri nelle previsioni dei nn. 4 e 5 della citata tabella, che riguardano la partecipazione e l’assistenza del difensore ad attività istruttorie ovvero a udienze di discussione (Cass. pen., sez. 4, n. 2949 del 29/11/2001 c.c. dep. 25/01/2002; n. 40095 del 09/10/2002 c.c. dep. 27/11/2002; n. 40122 13/11/2002 c.c. dep. 27/11/2002).

Ebbene, con la sentenza impugnata la corte d’appello si era di fatto, discostata da siffatto principio, perciò è stata cassata con rinvio ad altra sezione, per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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