La richiesta di trasferimento presentata dal dipendente che aspiri a ricongiungersi con il figlio minore di tre anni non ha consistenza di diritto soggettivo, tuttavia, essa può essere sacrificata solo in presenza di situazioni eccezionali

La vicenda

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, aveva respinto l’istanza di trasferimento temporaneo, presentata ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 dall’interessato, motivato sulla base degli impegni lavorativi della moglie presso il Ministero della Giustizia che richiedevano la sua partecipazione e la presenza di un figlio di 18 mesi.

A base del diniego il Comando dell’Arma aveva posto la situazione di scopertura di organico della Stazione Carabinieri ove l’istante prestava servizio e il “difficile ripianamento” dell’ulteriore scopertura che ne sarebbe derivata a causa del trasferimento o dell’assegnazione temporanea del predetto, vista la situazione degli organici dei Comandi sovraordinati.

In sede cautelare il Tribunale amministrativo aveva ritenuto fondato tale provvedimento di diniego, rilevando che “le ragioni del dipendente, che si trovi nella situazione di fatto di cui all’art. 42 bis del citato decreto legislativo (genitore con figli minori fino a tre anni) recedono di fronte a serie esigenze dell’Amministrazione, debitamente documentate”.

La pronuncia del Tar Toscana

Ebbene, tale orientamento è stato posto in discussione dal Tar Toscana (sentenza n. 573/2019) alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 479/2018.

In quell’occasione il giudice d’appello aveva osservato che nell’applicazione della norma in discussione, le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento temporaneo non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali e documentate.

Invero – ha aggiunto il Tar Toscana – le ragioni che stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato art. 42 bis attengono alla tutela di un valore garantito dalla costituzione quale quello individuato dall’art. 31 della legge fondamentale.

È stato perciò confermato il principio secondo il quale se pure la situazione soggettiva del dipendente che aspiri a ricongiungersi con il figlio minore di tre anni non abbia consistenza di diritto soggettivo, essa può essere sacrificata solo in presenza di situazioni eccezionali.

Nel caso di specie, sebbene nella sede di servizio del ricorrente vi fossero evidenti scoperture di organico, peraltro, superiori rispetto a quelle della sede presso il quale quest’ultimo aveva chiesto di essere trasferito temporaneamente, queste ultime non potevano certo dirsi ragioni sufficienti a negare l’istanza proposta dal ricorrente.

Il ricorso è stato pertanto accolto e annullato il provvedimento impugnato. Ora spetterà, all’Amministrazione provvedere nuovamente sull’istanza di trasferimento, in applicazione dei principi sopra richiamati.

La redazione giuridica

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