In materia di liquidazione del compenso professionale, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, considerare le peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire o meno un parametro di riferimento idoneo

La vicenda

Su ricorso dell’avvocato, il Tribunale di Avellino ingiunse alla convenuta il pagamento di 14.667,00 euro oltre accessori a titolo di compenso per l’assistenza professionale prestata dal primo in favore della defunta madre, nell’ambito di una controversia per lo scioglimento di comunione ereditaria.

Opposto il decreto da parte della ingiunta, il Tribunale di Avellino revocò il decreto e condannò l’intimata al pagamento della minor somma di Euro 8.532,54, compensando le spese per la metà.

A fondamento della decisione il tribunale rilevò che, per determinare lo scaglione valoriale applicabile, occorreva fare riferimento non già all’intero asse ereditario, bensì alla sola quota in contestazione.

La sentenza è stata infine impugnata, con ricorso per Cassazione da parte del predetto avvocato, cui ha resistito la controparte con ricorso incidentale.

A detta del ricorrente principale l’ordinanza impugnata era errata nella parte in cui aveva individuato il valore del giudizio, ai fini della determinazione del compenso professionale, prendendo come riferimento la quota ereditaria di spettanza della defunta (Euro 65.750,66) così liquidandolo in Euro 7000,00, anziché fare riferimento all’intero asse ereditario (Euro 421.744,00) e, conseguentemente, liquidarlo in Euro 18.000,00.

Ebbene il motivo è stato accolto. Ed invero, l’oggetto della controversia nel cui ambito si era spiegata l’attività professionale del ricorrente era l’intera massa ereditaria anche con riguardo alla sua entità, con la conseguenza che – secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2978/1981; id. 11222/1997; id. 9058/2012;id. 20126/2014 e da ultimo Cass. 13512/2019)  – era il valore della stessa a dover costituire parametro di riferimento per la esatta liquidazione dei compensi dovuti al ricorrente, ai sensi dell’art. 12 c.p.c., u.c., con la relativa applicazione dei criteri tariffari di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 5.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la mancata liquidazione del compenso per la fase decisoria conclusasi con l’adozione della sentenza non definitiva, per la quale il professionista aveva svolto alcune attività di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 11, comma 6 e delle quali l’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto.

Ebbene anche sotto questo profilo, il ricorso principale è stato accolto.

Al riguardo – hanno affermato i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 22455/2019) – “il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, considerare le peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 18507 del 12/07/2018; Sez. 2, sentenza n. 13229 del 31/05/2010)”.

In definitiva, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito che provvederà a considerare il compenso dovuto all’avvocato anche in relazione alla fase decisoria conclusasi con la sentenza non definitiva.

La redazione giuridica

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